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Obblighi del conducente in caso di incidente - Fuga dopo un investimento e omessa prestazione di assistenza stradale - Violazione del principio del ne bis in idem - Violazione dell’art. 6 Cedu e dell’art. 117 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.

(Cass. Pen., sez. IV, 2 marzo 2015, n. 9167)

È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 189 cod. strada, sollevata in riferimento agli artt. 117 Cost. e 6 CEDU, giacché il comma sesto ed il comma settimo del citato art. 189 prevedono due distinte fattispecie di reato, di talché non è configurabile alcuna violazione del principio giuridico del ne bis in idem nel caso in cui le condanne per i due differenti reati siano inflitte con sentenze pronunciate in epoche diverse.

Mercoledì, 25 Maggio 2016
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