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TAR Regionali 06/05/2016

Concorso per forze armate: guida in stato di ebbrezza ''inguaia'' il candidato
da Altalex

TAR, Lazio-Roma, sez. II, sentenza 26/02/2016 n. 2665

da Altalex

 

Secondo la Seconda Sezione del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, per escludere un candidato da un concorso indetto per dei posti di allievo finanziere è sufficiente che il soggetto interessato sia stato protagonista anche di un solo episodio di guida in stato di ebbrezza.

Con la sentenza n. 2665, resa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e depositata il 26/02/2016, infatti, i Giudici capitolini hanno respinto il ricorso presentato da un aspirante allievo finanziere avverso la determinazione mediante la quale lo stesso era stato espulso dalla procedura a cagione del fatto che costui, rimasto coinvolto in un sinistro stradale e sottoposto a specifici esami, risultava essersi messo alla guida di un autoveicolo dopo aver ingerito sostanze alcooliche in quantità ben superiore al limite minimo fissato dalla legge.

A nulla sono valse le contestazioni del ricorrente, facenti leva (i) sulla considerazione del tempo trascorso dal fatto, risalente a circa due anni prima allorquando, tra l’altro, il soggetto aveva appena diciannove anni di età, (ii) sulla constatazione che quella condotta rappresentava un episodio isolato nella vita del candidato, tanto più che questi, successivamente all’accertamento incriminato, si era arruolato in ferma prefissata nella Guardia di Finanza e si era ben comportato tanto da aver vieppiù conseguito, durante il periodo in cui ha prestato servizio nel Corpo, un elogio e la Croce commemorativa e (iii) sull’archiviazione, nel frattempo ottenuta, del procedimento penale scaturito dal fatto.

L’Amministrazione aveva disposto l’esclusione del concorrente adducendo come motivazione del provvedimento poi impugnato il rilievo che quella vicenda costituiva di per sé inconfutabile prova della mancanza dei requisiti di moralità previsti dal bando, sottolineando come per un militare fosse doveroso avere un contegno del tutto privo di qualunque precedente atto a far ritenere che quel soggetto avesse posto in essere dei comportamenti incompatibili con il proprio status ed aggiungendo altresì che il fatto fosse percepito da parte della comunità come un evento caratterizzato senz’altro da particolare disvalore.

Il tutto supportato dall’ulteriore e fondamentale considerazione secondo la quale la P.A. gode di notevole discrezionalità nella valutazione del complessivo modus vivendi degli aspiranti allievi finanzieri, non potendo revocarsi in dubbio che l’episodio in questione deponesse in maniera ampiamente negativa per un soggetto che, in virtù del ruolo cui anelava, avrebbe viceversa dovuto essere dotato di elevate ed irreprensibili qualità personali.

Con la statuizione in commento il T.A.R. romano ha condiviso in toto le prospettazioni difensive dell’Amministrazione resistente, anche sulla scorta della speciale gravità della condotta: in capo al ricorrente era stata infatti definitivamente acclarata l’assunzione di sostanze alcooliche nella misura pari a 2,81 g/l vale a dire una quantità molto superiore al minimo consentito, pari a 0,5 g/l. I Giudici Amministrativi hanno anche fatto precipuo riferimento alle disposizioni dettate all’uopo dal Codice della Strada rammentando che l’art. 186, comma 2, di tale corpus normativo prescrivente, come noto, le soglie in base alle quali graduare le sanzioni comminabili per quel tipo di accadimento, è stato modificato nel 2010 nel senso che, a seguito della riforma, il conducente trovato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e fino a 0,8 g/l è soggetto alle sole sanzioni amministrative del pagamento di una somma compresa tra € 531,00 ed € 2.125,00 e della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi mentre coloro i quali, come accaduto nella fattispecie di cui si è reso protagonista l’aspirante allievo finanziere, poi ricorrente nel caso in questione, hanno un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, soggiacciono alle pene dell’ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e dell’arresto da sei mesi ad un anno, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra uno e due anni: orbene anche da ciò è derivato l’assunto della Sezione Seconda del T.A.R. di Roma in ragione del quale non era censurabile l’operato della commissione di concorso laddove questa ha sostenuto l’impossidenza del requisito della moralità in capo al candidato, dato che la disamina a tal proposito compiuta “appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’amministrazione e l’esercizio di tale potere discrezionale tiene logicamente conto anche della particolarità e della delicatezza dei compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza”, attesa inoltre la manifesta, ancorchè non espressamente menzionata, inescusabilità del comportamento che, con ogni evidenza, continua ad essere ritenuto dal Legislatore affetto, per l’appunto, da sommo disvalore, e che è costato l’irreparabile esclusione dalla procedura concorsuale del soggetto.

La giurisprudenza occupatasi di questioni affini era già giunta a conclusioni analoghe; si possono rinvenire, ad esempio, le seguenti affermazioni: “Non è dunque stereotipato, né irragionevole o censurabile il giudizio dell’Amministrazione che, alla luce degli specifici e delicati compiti attribuiti dalla legge alla Guardia di Finanza, abbia fatto uso di un metro di giudizio particolarmente rigoroso e considerato quell’episodio, sebbene isolato e posto in essere in giovane età, in termini di disvalore tali da non consentire l’accesso al Corpo. Si tratta di una valutazione che non può essere reputata manifestamente incongrua, come tale sindacabile in questa sede, e - restando irrilevante qualunque apprezzamento circa la tenuità penale del fatto e i positivi precedenti dell’appellato - giustifica il provvedimento di esclusione” (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 5483 del 07/11/2014, che ha confermato T.A.R. Roma, Sez. II, sent. n. 1490 del 07/02/2014; in quell’occasione al ricorrente era stato contestato un tasso alcolemico di poco inferiore a 1,5 g/l). Nello stesso senso anche T.A.R. Roma, Sez. I Ter, sent. n. 11755 del 24/11/2014.

Vi è comunque da tenere presente che hanno avuto esito opposto dei ricorsi presentati avverso provvedimenti analoghi, ancorchè le fattispecie decise fossero connotate da peculiari caratteristiche e pertanto non perfettamente sovrapponibili a quella sfociata nel provvedimento giurisdizionale qui commentata: secondo la stessa Sezione Seconda del T.A.R. di Roma, ad esempio, “L’esclusione dal concorso per assenza dei requisiti morali e di condotta non può, difatti, legittimamente poggiare su una mera equazione, riferita alla presenza di condotte suscettibili di riprovazione morale e contrarie ad un modello comportamentale corretto, venendo in tal modo abdicata la funzione propria del potere valutativo discrezionale attribuito all’Amministrazione in materia, il cui esercizio va indirizzato al caso concreto, con specifico riferimento alle circostanze di fatto ritenute rilevanti e alle ragioni per le quali il comportamento del soggetto non darebbe alcun affidamento per il futuro tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere, con puntuale ed espressa indicazione delle ragioni della rilevanza di tali elementi” (sent. n. 12391 del 03/11/2015; allora però in capo al ricorrente, diversamente da quanto accaduto nel caso oggetto della sentenza in rassegna, era stata accertata l’assunzione di sostanze alcoliche in misura di poco superiore alla soglia del consentito) nonchè “il Collegio ritiene che - tenuto conto della giovane età del ricorrente al momento del fatto contestato (19 anni) - anche in questo caso l’Amministrazione avrebbe dovuto “contestualizzare” l’episodio della guida in stato di ubriachezza e valutare, oltre alle caratteristiche oggettive del fatto addebitato, anche la personalità del giovane, quale si è evoluta successivamente. Invece l’Amministrazione non ha preso in considerazione il comportamento tenuto dal ricorrente nel periodo successivo al fatto contestato” (sent. n. 9876 del 20/07/2015; in quel caso il tasso alcolemico riscontrato era pari a 0,85 g/l. La medesima decisione richiama la precedente n. 10598 del 09/12/2013 poichè anche in quest’ultima si era sottolineata la necessità di effettuare una valutazione contestualizzata e globale del comportamento mantenuto dal candidato). A conclusioni non dissimili è giunta anche la decisione, resa sempre dalla Sezione Seconda dal T.A.R. capitolino, n. 1455 del 11/02/2013.

Ciò detto, con la decisione in commento si è stabilito che anche un singolo ed isolato precedente di guida in stato di ebbrezza può rivelarsi idoneo ad inficiare i requisiti di moralità e condotta irreprensibile che devono connotare il curriculum, latamente inteso, dell’aspirante appartenente alle Forze Armate resosi responsabile di tale condotta illecita; a maggior ragione ciò può avvenire una volta che sia stata riscontrata l’assunzione di sostanze alcoliche in una quantità tale da non residuare dubbi circa la marcata inaffidabilità del soggetto in questione, di talchè appare immune da censure la valutazione, caratterizzata necessariamente da ampia discrezionalità, che ha indotto l’Amministrazione a ciò preposta a decretare l’esclusione del candidato dal relativo concorso.

Di Giorgio Casiraghi
 

T.A.R.

Lazio - Roma

Sezione II

Sentenza 10-24 febbraio 2016, n. 2665

 

N. 02665/2016 REG.PROV.COLL.
 
N. 15455/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)
 

ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 15455 del 2015, proposto da: 

X. Y., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Dionigi e Giuseppe Mari, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Di Carlo in Roma, Via Raffaele Caverni, 6; 

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi; 

Ministero della Difesa; 

nei confronti di

omissis; 

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri della Guardia di Finanza;

- della graduatoria finale di merito del concorso in questione ed il relativo decreto di approvazione;

- di ogni altro atto connesso, preordinato o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è infondato e va respinto, sicché il giudizio può essere immediatamente definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con il provvedimento impugnato, ha escluso il ricorrente, aspirante allievo finanziere, dal concorso, per titoli ed esami per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri per l’anno 2011 in quanto non in possesso del requisito di moralità e di condotta previsto dall’art. 2, comma 1, lett. G), del bando di concorso.

L’esclusione è stata disposta per carenza del requisito di moralità e condotta stabilito per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria previsto dall’art. 1, comma 1, lettera g) del citato bando in quanto il ricorrente, a seguito di sinistro stradale, veniva segnalato, in data 3 novembre 2009, dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Gioia del Colle alla competente Autorità Giudiziaria “per guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico di 2,81 g/l, in violazione dell’art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada con contestuale ritiro della patente di guida”.

In particolare, l’amministrazione ha ritenuto che il comportamento posto in essere dall’interessato oltre che censurabile sia, comunque, inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere - che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza – prevede doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività, da parte della quale la guida in stato di ebbrezza è, tutt’ora, soggetta ad un giudizio di disvalore.

L’amministrazione, inoltre, ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:

la valutazione della presenza (o meno) del requisito della “condotta incensurabile” appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’amministrazione;

l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione deve tenere senz’altro conto della specificità dei compiti e delle funzioni della Guardia di Finanza, la cui delicatezza e peculiarità giustificano l’adozione di un metro di valutazione particolarmente rigoroso e la richiesta di elevati standard comportamentali.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi di impugnativa:

Violazione e falsa applicazione di legge (art. 2, comma 1, lett. G del bando di concorso). Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria. Illogicità. Violazione dei principi di razionalità, adeguatezza e proporzionalità. Violazione art. 3 l. n. 241 del 1990. 

La vicenda giudiziaria dalla quale l’amministrazione ha desunto la carenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di moralità e condotta è stata oggetto di archiviazione da parte del giudice penale.

L’episodio, comunque, sarebbe risalente nel tempo, relativo a quando il ricorrente aveva soltanto 19 anni di età ed antecedente all’incorporamento nelle Forze Armate quale volontario in ferma prefissata. Nel periodo di servizio, inoltre, il ricorrente si sarebbe contraddistinto positivamente al punto da ottenere un elogio e la Croce commemorativa.

Il provvedimento impugnato, in definitiva, sarebbe irragionevole e non sufficientemente motivato, non avendo considerato né le specificità del caso (giovane età, fatti verificatisi antecedentemente all’arruolamento) né la lodevole condotta tenuta successivamente.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha analiticamente contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha prodotto altra memoria ad illustrazione e sostegno delle proprie ragioni.

Il Collegio ritiene che le censure dedotte non siano persuasive in quanto il provvedimento impugnato si presenta ragionevole e congruamente motivato.

La Guardia di Finanza, Tenenza di Putignano, con nota del 28 novembre 2011, ha inviato al Centro Reclutamento della Guardia di Finanza notizie sul conto dell’aspirante segnalando che “a suo carico sono emersi precedenti di natura penale segnalati sia dalla Questura di Bari che dal Comando Provinciale dei carabinieri di Bari, nonché da accertamenti effettuati al Sistema di sicurezza della Banca dati Interforze (S.D.I.) in uso al Corpo, da cui si rileva che in data 03.11.2009 veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria ‘Per guida sotto l’influenza dell’alcool art. 186 comma 2 lettera CDS’ con contestuale ritiro della patente di guida. Successivamente il Giudice di Pace di Putignano (BA) con ordinanza R.G. 321/09 datata 28.12.2009 ordinava la restituzione immediata della patente di guida”.

Più specificamente, dall’informativa di polizia risulta che l’interessato “in data 31.10.2009 a seguito di sinistro stradale verificatosi in via Elefante del Comune di Turi veniva sottoposto a cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale di Putignano e nella circostanza su richiesta dei militari intervenuti veniva effettuata analisi clinica sul predetto al termine del quale si rilevava un tasso alcolemico di 2,81 gr/l”.

In proposito, occorre specificare che l’art. 186, comma 2, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), come successivamente modificato (art. 33 l. n. 120 del 2010), ha depenalizzato la guida in stato di ebbrezza, prevedendo una sola sanzione amministrativa, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, mentre ha previsto l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi per l’accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro ed un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Nel caso di specie - rilevato che, almeno in sede amministrativa, l’accertamento del tasso alcolemico non risulta sia stato all’epoca specificamente contestato, posto in rilievo che detto accertamento non è ripetibile e considerato che, pur volendo tenere conto di un certo margine di imprecisione, il tasso alcolemico accertato resta comunque estremamente elevato – la determinazione avversata non si presenta affatto irragionevole.

La valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, infatti, appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’amministrazione e l’esercizio di tale potere discrezionale tiene logicamente conto anche della particolarità e della delicatezza dei compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza.

La guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico molto elevato costituisce un illecito caratterizzato da particolare disvalore sociale, per cui l’amministrazione ha in modo non illogico, ritenuto che sia indice di condotta non conciliabile con i delicati compiti istituzionali della Guardia di Finanza.

Le spese del giudizio, considerata la peculiarità della questione controversa, possono essere compensate tra le parti. 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore 
    
L'ESTENSORE  

IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

da Altalex


Ne tengano conto i giovani che aspirano a vestire poi una divisa. (ASAPS)

Venerdì, 06 Maggio 2016
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