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Escluso il risarcimento al convivente della madre la cui figlia è vittima di incidente stradale, in assenza di una famiglia di fatto
da studiocataldi.it

Per la Cassazione se il rapporto non è tutelato in alcun modo dall'ordinamento, la lesione di esso non costituisce un danno risarcibile

Con la sentenza n. 8037, pubblicata in data 21.04.2016, la Corte di Cassazione, III Sez. Civile, relatore dott. M. Rossetti, detta le linea guida affinché il danno patrimoniale possa ritenersi risarcibile.

La stessa, infatti, premesso che, tale tipo di danno attiene alla violazione di interessi della persona non passibili di valutazione economica (Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), sostiene che: "in tanto sarà ipotizzabile un danno non patrimoniale non risarcibile, in quanto: (a) sia stato leso un interesse non patrimoniale della persona; (b) l'interesso leso sia "preso in considerazione" dall'ordinamento. In aggiunta a queste due condizioni, la risarcibilità del danno non patrimoniale esige altresì che: (c) ricorra una delle ipotesi in cui la legge consente il risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.); (d) la lesione dell'interesse sia stata di entità tale da superare la "soglia minima" di tollerabilità (Sez. 3, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014, Rv. 632536; Sez. 3, Sentenza n. 7256 del 11/05/2012, Rv. 622383; Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011, Rv. 616447; Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010, Rv. 611428; Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493)".

Pertanto, il convivente more uxorio della madre di persona vittima di incidente stradale e deceduta in conseguenza dello stesso, per colpa altrui, non ha diritto al risarcimento del danno in ragione del fatto che il danno, giuridicamente inteso, rappresenta quella perdita che è conseguenza della lesione di una situazione giuridica soggettiva "presa in considerazione dall'ordinamento", evenienza non riscontrabile nel caso di relazione more uxorio, per la quale non può neppure parlarsi di famiglia di fatto, risultando insufficiente a tal uopo la mera convivenza...

 

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Avv. Paolo Accoti
da studiocataldi.it

Lunedì, 09 Maggio 2016
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