Sabato 20 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Legge 8 aprile 2016, n. 49
Testo  del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18  (in  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 37 del 15 febbraio 2016),  coordinato con la legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49  (in  questa  stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito  cooperativo, la garanzia  sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale  relativo  alle procedure  di  crisi  e  la  gestione  collettiva  del   risparmio.». (16A02910)

(GU n. 87 del 14 aprile 2016)

Vigente dal: 14-4-2016 

Legge 8 aprile 2016, n. 49
Testo  del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18  (in  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 37 del 15 febbraio 2016),  coordinato con la legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49  (in  questa  stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito  cooperativo, la garanzia  sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale  relativo  alle procedure  di  crisi  e  la  gestione  collettiva  del   risparmio.». (16A02910)

(GU n. 87 del 14 aprile 2016)
 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge di conversione, che di  quelle  richiamate  nel decreto,  trascritte nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione.

 

Capo I
Riforma del settore bancario cooperativo
 
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo  1° settembre 1993, n. 385

 

 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è  condizione per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
  1-ter. Non si può dare  corso  al  procedimento  per  l'iscrizione nell'albo  delle  società cooperative  di  cui  all'articolo  2512, secondo comma, del  codice  civile  se  non  consti  l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.»;
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3.  La  nomina  dei  membri  degli  organi  di  amministrazione  e controllo  spetta  ai  competenti  organi  sociali  fatte  salve   le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.».
  2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: ...
 

 

> Leggi il testo integrale

 

 



Giovedì, 14 Aprile 2016
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK