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Incidenti stradali: la compagnia paga anche se l'assicurazione è falsa
da studiocataldi.it

L'assicurazione paga i danneggiati se il certificato è fraudolentemente retrodatato, ma ha diritto di rivalsa verso l'intermediario e di regresso sul cliente

da studiocataldi.it

Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando essa provenga dall'agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto. In tal caso l'assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'intermediario infedele e di regresso nei confronti dell'assicurato.

È questo il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza 6974/2016 che ha respinto il ricorso promosso da una compagnia assicurativa, condannata in sede di merito a risarcire i familiari della vittima di un incidente, deceduto a seguito del ribaltamento di un autobus, non guidato al momento del sinistro dal legittimo proprietario.

L'assicuratrice, costituitasi in giudizio, evidenziava che la polizza era stata stipulata soltanto dopo il sinistro, chiamò in causa l'agente per il tramite del quale fu stipulata la polizza e chiese di essere liberata da ogni responsabilità.

La difesa chiarisce che al momento del sinistro il contratto non esisteva e dunque non se ne potevano invocare gli effetti; inoltre, non sarebbe stato consentito stipulare un'assicurazione della responsabilità civile a copertura di sinistri già avvenuti (poiché nulla per inesistenza del rischio, ex art. 1895 c.c.); infine, circa l'esistenza del contrassegno assicurativo, questa poteva essere invocata dalle vittime solo se esposto al momento del sinistro, il che nella specie non era avvenuto.

Gli Ermellini, evidenziano che la stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile automobilistica produce due ordini di effetti: nei rapporti tra l'assicurato e l'assicuratore, il contratto è fonte delle rispettive obbligazioni, se manca l'assicurato non ha diritto all'indennizzo; nei rapporti tra il danneggiato e l'assicuratore, invece, il contratto è mero presupposto di fatto per il sorgere dell'obbligazione diretta del secondo nei confronti del primo, la cui fonte è la legge.

Pertanto, il diritto del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non scaturendo dal contratto, non ne segue le sorti, e sussiste anche quando la polizza, purché esistente, sia inefficace (ad es., ex art. 1899 c.c.) o non operante (ad es., per la presenza di clausole delimitatrici del rischio assicurato).

Inoltre, per quanto riguardo il certificato, questo aveva (ed ha tuttora, per quanto "dematerializzato" ex art. 31 d.l. 24.1.2012 n. 1, convertito nella 1. 24.2.2012, n. 27) una duplice funzione: di pubblicità, in quanto finalizzato a dimostrare ai terzi l'avvenuta stipula del contratto; di incontestabilità, in quanto una volta emesso l'assicuratore perde la possibilità di revocarne o contestarne il contenuto.

Sul piano dell'inquadramento giuridico, il certificato costituisce, precisano i giudici, una dichiarazione di scienza a contenuto confessarlo, resa dall'assicuratore verso la generalità dei terzi, quindi il contenuto
del certificato non può essere contestato dall'assicuratore, a meno che non provi che esso fu rilasciato per errore di fatto, ovvero estorto con violenza (art. 2732 c.c.).
Nel caso di specie, in realtà, non ricorre alcuna di queste ipotesi essendo presente un certificato assicurativo formalmente valido, ma fraudolentemente retrodatato dopo che avvenne il sinistro.

Poiché proprio l'intermediario assicurativo, che dell'assicuratore ha la rappresentanza, ha rilasciato nel caso di specie il certificato mendace, gli atti dell'intermediario producono effetti direttamente nei confronti dell'assicuratore, e sono a lui imputabili, salva la possibilità di quest'ultimo di agire nei confronti dell'intermediario infedele per la rivalsa e con regresso verso l'assicurato.
 

di Lucia Izzo
da studiocataldi.it

 

Mercoledì, 13 Aprile 2016
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