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Decreti Legislativi 18/01/2016

Vittime di reato: in Gazzetta le nuove tutele processuali
da Altalex

Decreto legislativo, 15/12/2015 n. 212, G.U. 05/01/2016
Foto di repertorio dalla rete

L’Italia si dota di nuovi strumenti a tutela della persona offesa dal reato, conformandosi alle sollecitazioni provenienti a livello europeo. Il decreto di attuazione della direttiva 2012/29/UE integra e ristruttura in modo ampio e organico il quadro delle garanzie già predisposte dal legislatore, compiendo un importante passo in avanti verso il riconoscimento di un status di vittima (e di vittima vulnerabile) e verso il perfezionamento delle forme di protezione ad essa assicurate, all’interno e all’esterno del processo penale.

 

Con il D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016, l’Italia dà attuazione alla direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La fonte europea stabilisce norme minime che assicurino alle vittime di reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso. 

Un primo adeguamento dell’ordinamento interno è stato reso necessario a partire dalla stessa definizione di “vittima di reato” adottata in ambito europeo. Infatti, la nozione europea include sia la persona che abbia direttamente subito un danno dal compimento di un reato sia - in caso di decesso di questa a causa dell’illecito - i suoi familiari, fra i quali si annoverano anche le persone con essa conviventi in situazioni affettive stabili e continue. L’ampliamento del concetto di “nucleo familiare”, sostenuto in ambito sovranazionale, ha determinato una modifica in tal senso del codice di rito, legittimando - anche da questa prospettiva - la dignità delle unioni sentimentali non formalizzate.

Ancora, sulla figura della vittima, il decreto introduce una specifica disposizione in forza della quale il giudice, in caso di dubbio sull’età, può disporne anche d’ufficio l’apposito accertamento, analogamente a quanto già previsto per l’incertezza sull’età dell’imputato nel rito minorile. Ove il dubbio permanga, la minore età della persona offesa viene presunta, a scopo di garanzia.

In tema di informazione e partecipazione della vittima al processo, il decreto attuativo interviene su istituti già esistenti, integrandone la disciplina al fine di ampliarne l’operatività, fino ad oggi per lo più rivolta a certe categorie di soggetti e a certi titoli di reato. In questo modo, prerogative processuali tradizionalmente riservate ai portatori di handicap o ai sordomuti vengono estese alla vittima di reato che non conosca la lingua italiana, alla quale sono riconosciuti i diritti a comprendere gli atti necessari ad una sua consapevole partecipazione al processo e ad essere compresa, fin dai primi contatti con l’autorità competente. 

Ancora, il decreto aggiunge al codice di rito disposizioni relative all’assistenza linguistica, in forza delle quali anche alla vittima – e non più al solo imputato, sulla base della previgente disciplina – devono essere garantiti servizi gratuiti di interpretariato, nel corso dell’intero processo penale, e di traduzione degli atti essenziali all’esercizio dei propri diritti. Le nuove disposizioni integrano la disciplina già modificata, recentemente, in occasione del recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Sul punto - si noti – si dispone, in vista di un contenimento dei costi, che l’assistenza dell’interprete possa avvenire ‘a distanza’ attraverso strumenti tecnologici di comunicazione, sempreché la presenza fisica dell’interprete non sia resa necessaria, secondo un ‘prudente’ apprezzamento del giudice, dalle esigenze del caso specifico. 

Risulta poi ampliato il catalogo delle informazioni che la persona offesa ha diritto di ricevere dall’autorità procedente, in una lingua a lei comprensibile. Viene, in questo modo, assicurato il tempestivo avviso di informazioni concernenti sia le fasi essenziali del procedimento penale sia dell’eventuale vicenda cautelare. Così, il decreto integra la disciplina delle comunicazioni sulle misure di protezione prevedendo che - nei processi relativi ai reati con violenza alla persona – la persona offesa che lo richieda venga informata dell’avvenuta scarcerazione o della cessazione delle misure restrittive applicate. In un’ottica di bilanciamento di interessi, è tuttavia previsto che queste comunicazioni possano essere eccezionalmente omesse, nel caso in cui risulti il pericolo concreto di un danno per indagato, imputato o condannato (ad esempio, il rischio che possano esser compiute azioni di ritorsione nei confronti di quest’ultimo). 

Fra le novità introdotte in tema di comunicazioni, vi è la previsione per cui la vittima del reato sia posta a conoscenza della possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela. Allo stesso modo, la persona offesa deve essere informata dei servizi offerti indipendentemente dall’instaurazione del processo penale: gli eventuali strumenti di giustizia riparativa (quali la mediazione) o i servizi assistenziali di carattere sociale, personalizzabili previa valutazione individualizzata delle esigenze di protezione sussistenti nel caso concreto (strutture sanitarie, case famiglie, case rifugio, centri di accoglienza). 

Con riferimento invece al rafforzamento dei diritti di partecipazione al processo la normativa di attuazione introduce, per i reati più gravi, la possibilità per la vittima di impugnare le decisioni di non luogo a procedere.

Accanto agli strumenti di informazione sulla (e di partecipazione alla) dinamica processuale, il decreto interviene ad assicurare più ampie forme di tutela, nel corso del processo, alla vittima cui è riconosciuto un particolare stato di vulnerabilità, al fine di evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria. Viene così data attuazione al duplice scopo perseguito dalla direttiva 2012/29/UE sul punto: di individuare sia modalità di protezione della vittima da interferenze esterne e contatti con l'autore del reato, sia modalità di tutela che consentano alla persona offesa vulnerabile di prendere parte al processo senza dover scontare le conseguenze negative derivabili da una sua testimonianza. Il decreto modifica dunque la disciplina dell’incidente probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette, disponendo l’applicazione delle specifiche tutele ivi previste in tutti casi in cui si proceda all’esame di una vittima vulnerabile, indipendentemente dal catalogo dei reati presupposti che fino ad oggi ne legittimava l’adozione. 

Con questa novella, viene dunque recepito l’invito, rivolto agli Stati membri dalla direttiva, ad uniformare i criteri atti a riconoscere lo status di vittima vulnerabile, senza per questo vincolare tale accertamento al meccanico ricorso a presunzioni, connesse a condizioni soggettive o al tipo di illecito oggetto del giudizio, ma valorizzando invece un tipo di valutazione fondata anzitutto sulle caratteristiche della persona e del caso concreto: ai sensi dell’art. 90-quater la condizione di "particolare vulnerabilità" è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, e si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato (sull’opportunità di un simile intervento cfr. FERRANTI, Brevi riflessioni sulla vittima del reato, in vista del recepimento della direttiva 2012/29/UE, in Cass. pen., 2015, p. 3420). Anche da questa prospettiva la direttiva ha teso dunque ad attribuire una dignità autonoma alla figura della vittima di reato meritevole di tutela in quanto tale, e di una tutela individualizzata, ove possibile, nel rispetto delle esigenze e caratteristiche proprie della singola persona. 

La conformazione della normativa nazionale alla gran parte delle prescrizioni europee, già prima dell’intervento attuativo, rappresenta l’esito di un adeguamento ordinamentale ad una serie di sollecitazioni internazionali, succedutesi negli anni, e aventi ad oggetto ben determinati reati, le quali hanno imposto all’attenzione del legislatore la considerazione delle loro vittime e l’urgenza di efficaci ed esaustive forme tutela. Un impegno certamente meritorio, ancorché settoriale, frutto di una rincorsa che non ha lasciato spazio alla costruzione di un vero e proprio “statuto della vittima”. 

L’occasione sollecitata con l’adozione della direttiva 2012/29/UE, non dedicata a particolari categorie di vittime, né alle vittime di particolari categorie di reati, è stata dunque quella di attribuire organicità al sistema composito di tutele progressivamente predisposto dal legislatore. Occasione colta in larga parte, pur con qualche tentennamento. La gestazione del decreto legislativo in esame evidenzia invero un certo travaglio nel passaggio tra un intervento di adeguazione circoscritta e un intervento di carattere più organico. Lo evidenzia lo schema di decreto definitivamente approvato a fronte di quello – assai meno ampio ed articolato - sottoposto il 15 settembre alle due Camere (Atto del Governo n. 204) per il parere di rito. Risultano nuove, in particolare, le prescrizioni inserite nel codice agli artt. 90-bis, lett. o), 90-quater, 134, comma 4, ultimo periodo, 143-bis, 190-bis, comma 1-bis, periodo inserito, 351-bis, periodo aggiunto, 362, comma 1-bis, periodo aggiunto, 392, comma 1-bis, periodo aggiunto. Si tratta di modifiche che per lo più conseguono – seppure in parte e con variazioni non marginali – all’ampio parere della Commissione giustizia della Camera reso il 27 ottobre 2015 e che riguardano in particolar modo la condizione di vittima particolarmente vulnerabile.

Come risultato, non solo il numero delle modifiche apportate, ma anche il loro segno testimonia un cambio di passo. Si veda, a titolo di esempio fra gli altri, il nuovo art. 90-quater che disciplina un embrione di statuto della “particolare vulnerabilità della persona offesa”, valida in generale “agli effetti delle disposizioni del presente codice”. Certo, il parere della Camera proponeva di osare di più (l’estensione anche al testimone, la presunzione di vulnerabilità dei minori), ma il limite di sistematicità che presentava il testo iniziale appare in larga parte colmato.

L’entrata in vigore del decreto legislativo determina un indiscutibile passo in avanti del sistema di tutele assicurato dall’ordinamento nazionale alla persona offesa dal reato, alla quale si attribuisce una considerazione sempre più rilevante, dentro e fuori le dinamiche del processo penale.

(Nota di Pasquale Bronzo)

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212

Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. 

(G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI; 

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e in particolare l'articolo 1 nonche' l'allegato B; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2015; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 

Emana 

il seguente decreto legislativo: 

Art. 1 

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa», sono aggiunte le seguenti: «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»; 

b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti:
«Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa). - 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
a) alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
b) alla facolta' di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
e) alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato;
h) alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
n) alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio. 

Art. 90-ter. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione). 

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed e' altresi' data tempestiva notizia, con le stesse modalita', dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonche' della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato. 

Art. 90-quater. (Condizione di particolare vulnerabilita'). 

1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e' riconducibile ad ambiti di criminalita' organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.»; 

c) al comma 4 dell'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilita'.»; 

d) dopo l'articolo 143 e' inserito il seguente: 

«Art. 143-bis. (Altri casi di nomina dell'interprete).- 1.L'autorita' procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. 2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorita' procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete. 3. L'assistenza dell'interprete puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento. 4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione puo' essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.»; 

e) al comma 1-bis dell'articolo 190-bis dopo le parole: «degli anni sedici» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita'»; 

f) al comma 1-ter dell'articolo 351 e' aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»; 

g) al comma 1-bis dell'articolo 362 e' aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»; 

h) al comma 1-bis dell'articolo 392 e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.»; 

i) all'articolo 398, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:
«5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' si applicano le diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.»; 

l) all'articolo 498, il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita', il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalita' protette.». 

Art. 2 

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 107-bis e' inserito il seguente:
«Art. 107-ter. (Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»;
b) dopo l'articolo 108-bis e' inserito il seguente:
«Art. 108-ter. (Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinche' ne curi l'invio all'autorita' giudiziaria competente.». 

Art. 3 

Disposizioni finanziarie 

 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 1.280.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2015 

MATTARELLA 

Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Orlando, Ministro della giustizia 

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

da Altalex

Lunedì, 18 Gennaio 2016
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