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Non è (più) reato fare la pipì per strada, ma multa fino a 10mila euro

La novità è prevista dal decreto sulla depenalizzazione che trasforma in illecito amministrativo il reato di atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c.p

Fare la pipì per strada tra qualche giorno non sarà più reato, ma il rischio è una multa fino a 10.000 euro. Allo stesso pericolo andrà incontro chi va in giro seminudo o prenderà la tintarella come "mamma l'ha fatto" (salvo che nelle apposite spiagge per nudisti) si apparterà intimamente in un'auto, o si macchierà di una delle tante fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza che sino ad oggi hanno ricevuto l'attenzione dei tribunali italiani, arrivando sino in Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 39860/2014; Trib. La Spezia n. 356/2014; Cass. n. 47868/2012; Cass. n. 28990/2012; Cass. n. 1387/2011).

La novità è contenuta nel decreto sulla depenalizzazione che, dopo lo slittamento di ieri, dovrebbe approdare nel Consiglio dei Ministri del prossimo 13 gennaio per il sì definitivo.

Nella lunga lista dei reati che verranno depenalizzati e trasformati in illecito civile o amministrativo (leggi: "Depenalizzazione: ecco tutti i reati cancellati"), c'è, infatti, anche l'art. 726 del codice penale.

Secondo la nuova disposizione (v. lo schema di decreto qui sotto allegato), "chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza" non sarà più punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da dieci a 206 euro, bensì sarà soggetto soltanto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che si rivela piuttosto "salata", andando da un minimo di 5mila ad un massimo di 10mila euro.

Il fine è quello di togliere dall'elenco del codice penale (e non solo), fattispecie che oggi producono più che altro numeri e arretrati nelle procure, e per le quali la "regola" è sempre stata la pena della multa o dell'ammenda, e non la punizione carceraria, sostituendole con sanzioni pecuniarie elevate che possano fungere da maggiore deterrente.

Quanto alla competenza, saranno le autorità amministrative e il prefetto ad occuparsi delle varie fattispecie, con il "passaggio" per i fascicoli "ex penali" già in essere entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (salvo intervenuta prescrizione o estinzione del fatto) e, qualora l'azione penale è già stata esercitata, pronuncia (inappellabile) di assoluzione o non luogo a procedere e trasmissione contestuale degli atti all'autorità amministrativa competente.

Rimane, comunque, inalterata, la ratio dell'ex reato, che ravvisa atti contrari alla pubblica decenza in tutte le condotte che si pongono "in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocando in questi ultimi disgusto o disapprovazione". Ciò a prescindere, dalla circostanza che i gesti contrari alla pubblica decenza siano stati effettivamente percepiti da qualcuno, essendo sufficiente la stessa possibilità che possano essere percepiti (cfr., tra le altre, Cass. n. 37823/2013; Cass. n. 47868/2012; Cass. n. 40012/2011).

di Marina Crisafi
da studiocataldi.it


Attenzione, un bisogno che potrebbe costare caro. (ASAPS)

Venerdì, 15 Gennaio 2016
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