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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DECRETO 9 ottobre 2015, n. 192
Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle «piattaforme semoventi». (15G00201)

(GU n. 283 del 4 dicembre 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vigente al: 19-12-2015

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 9 ottobre 2015, n. 192
Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle «piattaforme semoventi». (15G00201)
(GU n. 283 del 4 dicembre 2015)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, ed  in  particolare gli articoli 10, 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi  1,  2  e  3, 93,100 e 116;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n.  495,  e  successive  modificazioni,   recante   «Regolamento   di esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  Codice  della  Strada»   e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni,  con  cui  e'  stato adottato  il  regolamento  recante   «Disposizioni   concernenti   le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei  rimorchi,  delle macchine agricole, delle macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi, componenti ed entita' tecniche»;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti  del  28  aprile  2008, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  162 del 12 luglio 2008, e successive modificazioni, di recepimento  della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e  dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti  ed  entita'  tecniche destinati a tali veicoli;
  Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto dirigenziale 8 luglio 2013, per la definizione delle  caratteristiche dei veicoli atipici;
  Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno  ai  sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
  Vista la nota del 10 aprile 2015 con cui la Direzione generale  per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21  giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015;
  Viste le note del 31 luglio 2015 e del  1°  ottobre  2015,  con  le quali lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente  del Consiglio dei ministri;

 

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

 

1. Le piattaforme semoventi, ai sensi degli articoli 10  e  59  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono veicoli  eccezionali con caratteristiche atipiche destinate  ai  trasporti  eccezionali  e finalizzate  esclusivamente  al  trasporto  su  strada,  a  velocita' ridotta comunque non superiore a 20  km/h,  di  manufatti  ovvero  di carichi indivisibili e sono costituite da:
    a) un gruppo motopropulsore di potenza  abbinato  a  una  o  piu' unita', di tipo modulare, munite di piano di carico, ovvero
    b) un gruppo motopropulsore di potenza incorporato in una  unita' munita di piano di carico (tipo cosiddetto «monolitico»).
  In funzione del numero e del tipo di moduli  presenti  nelle  varie configurazioni di marcia, le piattaforme semoventi  possono  assumere masse massime e dimensioni diverse tra loro. ...


> Leggi il testo integrale del Decreto.

 

 

 

 

 


 

Sabato, 05 Dicembre 2015
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