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Trieste, il giudice annulla la multa del carabiniere in borghese

Accolto il ricorso di un’automobilista sorpresa mentre utilizzava il cellulare: «Chi opera in strada deve indossare l’uniforme e intimare l’alt con chiarezza»

 

TRIESTE Quando aveva ricevuto la busta con la contravvenzione aveva pensato ad uno scherzo. Nessuno l’aveva fermata mentre era al volante e non aveva nemmeno visto poliziotti o carabinieri ai lati della strada. Ma non era uno scherzo e Maria Teresa R., la protagonista della vicenda, se n’era ben presto resa conto: quella multa era vera ed era stata firmata da un carabiniere che, seppure fuori servizio, l’aveva pizzicata mentre parlava al telefonino, alla guida della sua automobile, lungo il raccordo autostradale.

Vera, verissima la multa, dunque. Vero il verbale. Vero il taglio dei punti della patente. Maria Teresa, però, non si era rassegnata. E, con l’assistenza dell’avvocato Alessandro Tudor, si era rivolta alla magistratura che, adesso, le ha dato ragione: il giudice di pace Francesco Pandolfelli ha infatti sancito che quella contravvenzione è stata assolutamente illegittima. E ha spiegato il motivo: quando gli agenti o i carabinieri operano sulla strada devono essere assolutamente visibili. In altri termini non possono lavorare in borghese se non in particolari situazioni come, ad esempio, quella di un’indagine disposta dalla procura che necessiti di un appostamento o di un pedinamento.

La vicenda, che potrebbe fare la gioia di molti automobilisti, porta la data del 9 dicembre dello scorso anno. Alle 9.40 Maria Teresa era alla guida della sua auto e stava percorrendo il raccordo «facendo uso di un telefono cellulare tenuto con la mano destra all’altezza dell’orecchio destro», come si legge nel verbale delle forze dell’ordine. Sempre in quel verbale si precisa che il carabiniere artefice della multa «dava atto di non aver potuto procedere alla contestazione immediata dell’infrazione perché accertata da bordo dell’autovettura da diporto e in abiti civili». Il militare, insomma, se ne stava andando per gli affari suoi e non era certo di pattuglia quando aveva incrociato l’automobilista attaccata al telefonino e aveva deciso di multarla.

 

Un comportamento, questo, “bocciato” dal giudice di pace. «Gli agenti che operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l’uso di appositi capi di vestiario oppure devono essere in uniforme». Poi precisa che queste attività possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario e questo venga autorizzato» scrive Pandolfelli nelle motivazioni depositate nei giorni scorsi ricordando, nel caso specifico, che la «contravvenzione è stata accertata da un carabiniere in abiti civili che si trovava “in itinere”, libero dal servizio e su un veicolo privato».

Il giudice affronta anche la questione della mancata contestazione immediata: «Queste situazioni rappresentano un’eccezione al principio generale». Non solo. Aggiunge che quando gli agenti o i carabinieri non sono in uniforme «devono fare uso di un apposito segnale distintivo e, per l’intimazione dell’alt devono esibire, in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo e anche la loro tessera personale». Osserva che l’intimazione dell’alt ad opera di agenti anche a bordo di veicoli privati «deve essere eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo». Fatti questi che non si sono mai verificati. Da qui appunto l’accoglimento del ricorso.

 

di Corrado Barbacini
da ilpiccolo.gelocal.it


Una sentenza di un GdP che apre praterie alla discussione. (ASAPS)

Mercoledì, 02 Dicembre 2015
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