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Corte di Cassazione 25/11/2015

Guida in stato di ebbrezza: sì alla confisca dell'auto in comproprietà
da Altalex

(Cas. Pen., sez. IV, 12 ottobre 2015, n. 40957)

Con la sentenza di condanna o di patteggiamento deve sempre essere disposta la confisca del veicolo, anche quando quest'ultimo è in comproprietà. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 18 settembre 2015, n. 40957.

L'art. 186, comma 2, lett. c), sesto periodo, dispone espressamente che “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.

Costante giurisprudenza afferma come l'appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la ragio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà di un terzo estraneo, del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza, sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non essendo il terzo, neppure formalmente, titolare di un esclusivo ius excludendi alios.

Recente giurisprudenza, sul punto, ha ribadito che in tema di guida in stato di ebbrezza, è assoggettabile a confisca il veicolo ricompreso nella comunione legale, in quanto la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità del bene rimane integra nel caso di comproprietà con una persona estranea al reato (Cass. pen., Sez. IV, 27 febbraio 2013, n. 9460).

(Nota di Simone Marani)

 

Suprema Corte di Cassazione

Sezione IV Penale

Sentenza 18 settembre - 12 ottobre 2015, n. 40957


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa - Presidente -

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
 

ha pronunciato la seguente:
 
sentenza


sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA;

nei confronti di:

C.D. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2973/2012 GIP TRIBUNALE di TERNI, del 13/05/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del PG Dott. Selvaggi Eugenio, che ha chiesto che questa Corte annulli in parte qua l'impugnata sentenza provvedendo direttamente, ove lo ritenga, all'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 621 c.p.p., u.c..

Svolgimento del processo


1. Con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., e ss.

il GIP di Terni applicava nei confronti di C.D., su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., e ss. la pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda per il reato p. e p. dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis, come novellato dalla L. n. 120 del 2010, perchè guidava l'autovettura Nissan tg. (OMISSIS) in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accertato con alcoltest da cui risultava un tasso alcolemico di 2,62 g/l. e provocava un incidente stradale. Accertato in (OMISSIS).

Il giudicante nulla disponeva in ordine alla confisca dell'autovettura.

2. Contro il provvedimento ricorre in Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia, deducendo come unico motivo:

- Erronea applicazione della legge penale.

Il P.G. ricorrente lamenta l'omessa pronuncia circa la pena accessoria della confisca dell'autovettura - risultata essere in comproprietà tra l'imputato e C.M. nata a (OMISSIS) e residente a (OMISSIS) - ricordando che, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), sesto periodo: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".

Ci si duole che, poichè dagli atti emergeva che l'autovettura Nissan targata (OMISSIS) con cui è stato commesso il reato ascritto in epigrafe è in comproprietà tra la signora C. ed il prevenuto, il giudice di primo grado era tenuto a disporre, con la sentenza di applicazione della pena, la confisca del veicolo, a nulla rilevando che di questa non fosse stata fatta menzione nella richiesta di patteggiamento, non potendo la suddetta sanzione formare oggetto di accordo tra le parti.

Ha errato il giudicante - prosegue il ricorrente - se ha ritenuto non confiscabile l'autovettura solo perchè, non essendo in piena proprietà del C., la confisca avrebbe leso il diritto del comproprietario, terzo in buona fede. Tale ragionamento non appare condivisibile perchè la lettera della norma non autorizza questa interpretazione ove si consideri che la ratio della norma si fonda sul venir meno della pericolosità assoluta derivante dall'uso del veicolo nel caso di appartenenza integrale del veicolo ad un terzo.

E' invece evidente che la medesima presunzione in caso di comproprietà rimane integra e giustifica il provvedimento ablativo limitato alla quota parte di proprietà del condannato.

Chiede, pertanto, che questa Corte voglia annullare in parte de qua l'impugnata sentenza adottando i provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 619 c.p.p..

3. Il PG preso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p., ritenendo fondato il ricorso, e chiedendo anch'egli che questa Corte voglia annullare in parte de qua l'impugnata sentenza, provvedendo direttamente, ove lo ritenga, all'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 621 c.p.p., ultima parte.

Motivi della decisione


1. Il ricorso è fondato.

2. Pacifico appare che il giudice del patteggiamento dovesse provvedere sulla confisca pur non essendovene cenno nell'accorso.

Questa Corte regolatrice, infatti, ha ormai da tempo fugato ogni dubbio in ordine al fatto che, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 120 del 2010, art. 33, debba disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria, ed a nulla rilevando se eventualmente il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro (cfr. sez. 4, n. 45365 del 25.11.2010, Portelli, rv. 249071; conf. sez. 6, n. 12313 del 13.3.2012, Vasori, rv. 252563). E' stato anche precisato, ribadendosi il principio, che in tal caso il Prefetto svolge un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (sez. 4, n. 32427 del 3.11.2011 dep. il 13.8.2012, Camerlo, rv. 253128).

E' altrettanto pacifico che, in caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., e ss., resti sottratta alla disponibilità delle parti l'applicazione e quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge (oltrechè, peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di ambito decisionale devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, sez. 4 n. 2631/2011; n. 114/2011; n. 38552/2007; n. 36150/2007).

Infine, la natura di sanzione amministrativa della previsione fa escludere che il divieto di cui all'art. 445 c.p.p., comma 1, afferente alle pene accessorie, possa ad esse estendersi.

3. Sussiste la lamentata violazione di legge, in quanto la richiamata norma di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) prevede come obbligatoria la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 18517 del 27.3.2009, Parodo, rv. 243997).

Ebbene, costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità conforta l'assunto del PG ricorrente. In particolare è stato affermato che l'appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza, sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non essendo il terzo - neppur formalmente - titolare di un "esclusivo" ius excludendi alios (cfr. sez. 4, n. 24015, Di Tucci, rv. 244220).

Ancora, di recente questa Corte, ha ribadito che in tema di guida in stato d'ebbrezza, è assoggettabile a confisca il veicolo ricompreso nella comunione legale, in quanto la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità del bene rimane integra nel caso di comproprietà con una persona estranea al reato (sez. 4, n. 9460 del 28.11.2012 dep. il 27.2.2013, Giacomini, rv. 254424).

4. Ciò considerato, la sentenza deve essere annullata sul punto relativo all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'autovettura, confisca che in questa sede deve disporsi, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), trattandosi di misura obbligatoria, che, pertanto, non importa esercizio di discrezionalità alcuna. Di conseguenza, all'annullamento non segue rinvio.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca della autovettura Nissan tg. (OMISSIS), confisca che dispone.


Così deciso in Roma, il 18 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2015.

 

da Altalex

Mercoledì, 25 Novembre 2015
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