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TAR Regionali 19/11/2015

Guida in stato di ebbrezza: revoca della patente al massimo per tre anni dalla commissione del reato

(TAR, Piemonte-Torino, sez. II, sentenza 14 ottobre 2015, n. 1415)

Nel caso più grave di guida in stato di ebbrezza la revoca della patente, di durata triennale, decorre dal giorno di commissione del reato e non dalla sentenza di patteggiamento. E' quanto emerge dalla sentenza della Seconda Sezione del T.A.R. Piemonte, del 14 ottobre 2015, n. 1415.

Il caso vedeva una donna, alla guida del proprio veicolo, in stato di ebbrezza, causare un incidente stradale, in violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strad., con conseguente sospensione cautelare della patente di guida.

A seguito di patteggiamento alla donna veniva applicata la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000 di ammenda, con beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché le sanzioni amministrative della confisca della vettura e della revoca della patente di guida, secondo quanto disposto dall'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, cod. strad.

Secondo quanto disposto dall'art. 219, comma 3-ter, cod. strad., non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

In proposito, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione, con Relazione del 3 agosto 2010, ha affermato che “se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna”.

Il legislatore, secondo i giudici, considerando molto grave il fatto di chi causi un incidente in quanto gravemente ebbro, ha previsto che la patente debba essere immediatamente revocata dal Prefetto, nona vendo senso dover attendere molto tempo, ovvero sino alla fine del processo, per poter applicare la sanzione della revoca.

(Nota di Simone Marani)

 

 

l Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Sezione Seconda

Sentenza 14 ottobre 2015, n. 1415

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 843 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Giannone, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via Vassalli Eandi 19;

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti, 45;
PREFETTURA di TORINO, in persona del Prefetto pro tempore;

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

dell’Ordinanza del Prefetto della Provincia di Torino del 14.05.2015, prot. n. 38941/Auto/Area III, notificata il 03.06.2015, limitatamente alla parte in cui è disposto che -OMISSIS- non possa conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di irrevocabilità della Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (emessa il 20.05.2013 ed irrevocabile il 28.01.2015), e non già dalla data di accertamento del reato (20.05.2011), come prescritto dall'art. 219 comma 3 ter del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 28, nonché per l'annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso con l'atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 04.05.2011 la ricorrente rimaneva coinvolta in un incidente stradale in Nole (TO). In particolare la medesima perdeva i sensi e così il controllo dell'autoveicolo, uscendo dalla sede stradale e terminando la corsa sul fossato laterale della carreggiata cozzando contro un muro di cemento. Fortunatamente non erano coinvolti altri veicoli e la ricorrente rimaneva sostanzialmente illesa.

La ricorrente veniva trasportata presso il pronto Soccorso dell'Ospedale di Cirié ove era sottoposta al controllo del tasso alcolemico.

In data 20.05.2011 veniva contestata alla ricorrente dal Comando Stazione Carabinieri di Mathi (TO) la violazione dell'art. 186 comma 2 lett. c) D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) perché guidava in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche accertato a seguito di esami clinici con valore superiore a 1,50 grammi per litro (3,40 g/l).

La patente della ricorrente veniva ritirata dall'Organo accertatore in pari data, trasmessa alla Prefettura di Torino e successivamente sospesa cautelarmente dal Prefetto di Torino per il periodo di un anno ai sensi del disposto dell'art. 186 C.d.S. commi 8 e 9.

A seguito dell'Ordine del Prefetto, la sig.ra ricorrente si sottoponeva a visita medica presso la Commissione Medico provinciale di Collegno, dunque a vari esami clinici, e veniva giudicata nuovamente idonea per la patente di guida normale categoria B.

La ricorrente proponeva ricorso avverso il Decreto di sospensione della Patente innanzi al Giudice di Pace di Cirié e l'Organo Giurisdizionale disponeva la restituzione della patente alla ricorrente il 18.01.2012.

Parallelamente la ricorrente veniva sottoposta a procedimento penale a seguito della comunicazione della notizia di reato da parte dei Carabinieri di Mathi alla Procura della Repubblica di Torino e veniva giudicata dal Tribunale di Torino, Sez. distaccata di Cirié, in data 20.05.2013. Alla medesima veniva applicata la pena "patteggiata" di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda con la concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente rispetto alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis C.d.S. (considerata altresì l'incensuratezza dell'imputata) e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Giudice disponeva altresì d'ufficio l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca dell'autovettura e della revoca della patente di guida ai sensi del disposto dell'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 bis C.d.S..

Interponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata limitatamente al capo della sentenza concernente la disposta revoca della patente e la Corte di Cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso il 28.01.2015. In pari data dunque diveniva irrevocabile la Pronuncia del Tribunale emessa il 20.05.2013.

In data 03.06.2015, veniva notificata alla ricorrente l'Ordinanza Prefettizia oggetto di impugnazione con la quale è disposta la revoca di validità della patente di guida cat. B n. 102284939 rilasciata alla ricorrente nel 1979 ed era disposto che: "La sig.ra -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 219/3° ter Cd.S., non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di irrevocabilità della predetta sentenza (28/1/2015)". La patente veniva materialmente ritirata il 07.06.2015.

Si muovono a quest’ultimo atto le seguenti censure:

Violazione ed errata applicazione di legge in relazione al disposto di cui all'art. 219 comma 3 ter C.d.S. ed eccesso di potere per irrazionalità manifesta in quanto sarebbe possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato (non dalla data di irrevocabilità di eventuale sentenza di condanna).

L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 29 settembre 2015, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa è passata in decisione sussistendo i presupposti processuali per la definizione della controversia con sentenza in forma abbreviata.

Il ricorso è fondato.

Merita accoglimento la censura di violazione ed errata applicazione di legge in relazione al disposto dell'art. 219 comma 3 ter C.d.S..

Ad avviso del Collegio quest’ultima norma è funzionalmente collegata al disposto degli artt. 186 comma 2 bis e 2l9 commi 1 e 2 C.d.S., secondo cui, qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (come nel caso che ci occupa), la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo IV (cioè artt. 219 ss., "sanzioni amministrative accessorie").

I primi due commi dell'art. 219 disciplinano il procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della patente.

L'organo che accerta l'esistenza dì una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca della patente quale sanzione amministrativa accessoria, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'Ordinanza di revoca.

A tale disposizione va posta in correlazione la disposizione del comma 3 ter dell'art. 219, la quale stabilisce che non sia possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, nel caso di violazione, degli artt. 186, 186 bis e 187 C.d.S..

A seguito dell'introduzione del comma 2 bis da parte della legge di modifica del C.d.S. del 29.07.2010 nr. 120, alla ricorrente avrebbe dovuto applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente (e non della mera sospensione), considerato che il tasso alcolemico accertato era ben superiore a 1,5 grammi per litro (3,4) e che la medesima aveva provocato un incidente.

Il comma 2 bis dell'art. 186 prevede infatti che "qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (...), la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo sezione II, del titolo IV" (cioè artt. 219 ss. "sanzioni amministrative accessorie"). I primi due commi dell'art. 219 regolamentano il procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della patente: l'organo che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca della patente quale sanzione amministrativa accessoria, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo della commessa violazione.

Il Prefetto, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'Ordinanza di revoca, che è provvedimento definitivo.

Questa è la ragione per la quale il comma 3 ter dell'art. 219 dispone che non sia possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, nel caso di violazione degli artt. 186, 186 bis e 187 C.d.S..

Sul punto si è espresso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione (doc. 9) con Relazione del 03.08.2010 di commento delle novità apportate dalla 1. nr. 120/2010 modificativa del C.d.S. recante l'introduzione, fra l'altro, del comma 3 ter dell'art. 219 C.d.S.. Ebbene l'autorevole Ufficio ha precisato: l'art. 219 comma 3 ter prevede che "se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna" (pag. 5, penultimo cpv., relazione 03.08.2010).

In sostanza il legislatore, considerando gravissimo il fatto di chi causi un incidente perché pesantemente ebbro (senza peraltro distinguere fra situazioni di coinvolgimento di altre persone o cose da quelle più lievi quale il caso di nostro interesse), ha previsto che la patente debba essere subito revocata dal Prefetto.

In situazioni di così rilevante allarme sociale e pericolo per la pubblica incolumità non avrebbe difatti alcun senso il dover attendere magari numerosi anni l'esito di un processo per poter applicare la sanzione della revoca.

Tant'è che, nel caso specifico, i Carabinieri, pur non contestando formalmente l'ipotesi corretta del comma 2 bis, avevano ben evidenziato la causazione di incidente da parte della ricorrente.

Infatti nel verbale di contestazione del 20.05.2011 e nella parte narrativa, si dava atto della causazione dell'incidente stradale: (...) "Il conducente del veicolo sopraindicato rimaneva coinvolto in incidente stradale". Nella parte finale del verbale, nello spazio dedicato alle dichiarazioni del trasgressore, si legge: "NB. Infrazione accertata a seguito di incidente stradale avvenuto il 04.05.2011 a Nole (TO)".

Tuttavia il Prefetto con il Decreto 23.06.2011 si limitava a sospendere cautelarmente la patente, ritenendo che alla ricorrente dovesse essere contestata la commissione della condotta di semplice guida in stato di ebbrezza (art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S.) e non quella più grave della causazione di incidente a seguito della guida in stato di grave ebbrezza (il comma 2 bis dell'art. 186).

Pertanto, si ribadisce, il Prefetto avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida.

Di conseguenza, per "data di accertamento del reato" deve intendersi — secondo un'interpretazione coerente e logica dell'art. 219 — data di contestazione della violazione da parte dell'Organo accertatore, dunque, si ripete, nel caso concreto, la data del 20.05.2011.

Conseguentemente la data di accertamento del reato risale al 20.05.2011 nella vicenda de qua.

Nel caso di specie il termine triennale è, dunque, già decorso considerato che il verbale di contestazione da parte degli Organi di polizia risale al 20.05.2011.

Il ricorso va, pertanto, accolto e l’atto impugnato va conseguentemente annullato.

In considerazione dell’incertezza del quadro normativo sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate ad eccezione del contributo unificato nella misura versata che va, per legge, rimborsato alla parte ricorrente e posto a carico dell’Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore

Savio Picone, Primo Referendario

Roberta Ravasio, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

da Altalex


In proposito, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione, con Relazione del 3 agosto 2010, ha affermato che “se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna”. (ASAPS)

Giovedì, 19 Novembre 2015
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