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Guida in stato di ebbrezza - Accertamento – Modalità - Alcoltest - Facoltà di farsi assistere da un difensore - Omesso avviso all'indagato - Nullità a regime intermedio – Sanabilità - Sussistenza – Termini di deducibilità.
Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Test alcolimetrico - Intervallo temporale tra la condotta illecita ed il relativo accertamento - Irrilevanza

(Cass. Pen., sez. IV, 25 marzo 2014, n. 13999)

L’omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore durante il test alcolimetrico svolto dalla  P.G. determina una nullità “intermedia” sanabile, se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto da parte dell'interessato, senza attendere il compimento del primo atto successivo.
In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico. (Fattispecie nella quale, dal momento in cui l'imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano trascorsi all'incirca trenta minuti).

Mercoledì, 21 Ottobre 2015
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