Art. 186, comma secondo letto b) e c) c.s. – Affermazione della responsabilità sulla base del quantitativo alcolico rintracciato - Violazione dell'art. 7, commi primo e terzo, Cost. - Questione di legittimità costituzionale – infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma secondo lett. b) e c) cod. strada, in relazione all'art. 7, commi primo e terzo, Cost, nella parte in cui assegna la penale responsabilità sulla base del dato oggettivo del quantitativo alcolico rintracciato nell'organismo, giacché la riprovazione e la condanna non derivano dall'individuale e variabile capacità di “sentire” gli effetti dell'alcol, bensì dell'imprudente e negligente scelta di essersi posti alla guida dopo aver assunto alcolici o, comunque, prodotti a base alcolica, senza avere atteso il trascorrere di un tempo ragionevole. tale da scongiurare il permanere di un tasso alcolico nel sangue penalmente rilevante.