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Obblighi del conducente in caso di incidente - Obbligo di fermarsi - Soccorso all'investito - Inottemperanza - Reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, c.s. - Configurabilità

(Cass. Pen., sez. fer., 5 agosto 2014, n. 34495)

Con riferimento al reato di fuga di cui all'art. l89, comma 6, C.S., è necessario che il dovere di fermarsi sul luogo dell'incidente debba durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte all'identificazione del conducente e del veicolo, non  essendo sufficiente una breve sosta tale da non consentire l'espletamento dei predetti accertamenti. Per la configurabilità del reato di cui all'art. 189, comma 7, c s., inosservanza dell'obbligo di assistenza, invece è necessario che le modalità del sinistro facciano sorgere il dubbio che vi sia un danno effettivo alla persona e tale danno deve essere percepibile dall'utente della strada. (Nella fattispecie il fatto che il pedone investito non avesse perso l'equilibrio dopo l'impatto aveva indotto il conducente a non fermarsi nella consapevolezza che la vittima non avesse necessità di assistenza, quando, invece, aveva riportato lesioni gravi).
 

Mercoledì, 05 Agosto 2015
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