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Corte di Cassazione 27/01/2015

Obblighi del conducente in caso di incidente - Fuga dopo un investimento e omessa prestazione di assistenza stradale - Diversità delle due previsioni di reato - Concorso materiale - Sussistenza - Fondamento giuridico

(Cass. Pen., Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 3783)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 3783

Obblighi del conducente in caso di incidente - Fuga dopo un investimento e omessa prestazione di assistenza stradale - Diversità delle due previsioni di reato - Concorso materiale - Sussistenza - Fondamento giuridico.

Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose.
(Cass. Civ., sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 3783) [Riv-1505P424] (Art. 189 cs.)

 

>LEGGI LA SENTENZA

Martedì, 27 Gennaio 2015
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