Mercoledì 24 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 02/02/2015

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Termine - Notificazione tardiva -Opposizione - Violazione del Codice della strada - Omessa pronuncia del tribunale sul motivo di appello relativo alla tardività della notificazione - Conseguenz

(Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1868)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1868

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Termine - Notificazione tardiva -Opposizione - Violazione del Codice della strada - Omessa pronuncia del tribunale sul motivo di appello relativo alla tardività della notificazione - Conseguenze.

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione del Codice della strada, deve essere annullata con rinvio al giudice di appello l’ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto e notificata oltre il termine di 150 gg., ancorché il ritardo fosse stato giustificato dalla variazione di residenza dell’opponente, qualora il tribunale abbia omesso di pronunciarsi su tale motivo di appello. (Cass. Civ., sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1868) – [Riv-1504P345] (Artt. 142, 204, 205 cs.)

>LEGGI LA SENTENZA

Lunedì, 02 Febbraio 2015
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK