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Corte di Cassazione 19/05/2015

Videocamere installate da privati: il regime probatorio delle videoriprese

(Cass. Pen., sez. II, sentenza 27/05/2015 n. 22093)


da altalex.com


1. La questione e la statuizione. – 2. La videoripresa privata quale prova atipica – 3. Legittimità (e utilizzabilità) delle videoriprese private e inviolabilità del domicilio. – 4. Utilizzabilità probatoria delle videoriprese private e Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010  del Garante per la protezione dei dati personali.



1. La questione e la statuizione

Con la sentenza del 19/05/2015 n. 22093 la II Sezione della Cassazione ha ritenuto legittime le videoriprese eseguite da privati che importano luoghi di privata dimora liberamente visibili dall'esterno senza particolari accorgimenti, costituendo le stesse prova atipica pienamente utilizzabili senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Nella specie, l'imputato intentava ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la sentenza del tribunale di Reggio Emilia di condanna a due mesi di reclusione per il delitto di danneggiamento di un'autovettura. La sentenza di seconde cure veniva censurata, tra le altre cose, sulla scorta dell'asserita inutilizzabilità quale prova atipica delle videoriprese, posto che non era stata accertata la regolarità della posizione della videocamera e, dunque, la sua idoneità  a ledere il diritto alla privacy.

La Corte, nel ritenere il ricorso destituito da ogni fondamento giuridico, ha confermato, citandola pedissequamente, una sua precedente decisione[1] per cui «in tema di prova atipica, sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti».

2. La videoripresa privata quale prova atipica

Per la Suprema Corte le videoriprese, dunque la captazione di atti e immagini, eseguite da privati ad opera di telecamere installate esternamente sulla loro proprietà «sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria», pertanto costituiscono prova atipica, ossia una prova non espressamente disciplinata dal codice di procedura penale o comunque dalla legge (e come tale detta anche innominata) che tuttavia il giudice può assumere in giudizio in quanto conforme ai requisiti di cui all'art. 189 cod. proc. pen., dunque idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudizievole della libertà morale della persona. Tale disposizione è stata interpretata come funzionale ad una scelta intermedia tra tassatività e atipicità dei mezzi di prova, volta tanto a soddisfare le esigenze derivanti dal diritto di difesa quanto a fugare il rischio di un irrigidimento del sistema nell'ottica di prevedibili sviluppi tecnologici[2]. Non a caso è stato affermato che l'art. 189 cod. proc. pen. è tradizionalmente ricollegato alla possibilità che emergano metodi di cognizioni tecnico-scientifico avanzati in grado di sperimentare nuovi percorsi dell'accertamento[3]. Dunque sembra coerente con tale ratio la scelta della Suprema Corte di confermare l'accordata rilevanza giuridico-processuale di prova atipica alle videoriprese private.

Non va tuttavia taciuto che in passato la Suprema Corte aveva considerato le videoriprese effettuate per mezzo di strumenti installati da privati prova documentale la cui acquisizione è consentita ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.[4]. In effetti, posto che ai sensi del citato articolo costituisce documento qualunque cosa idonea a rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo, non sembra conferente ricorrere alla prova atipica di cui all'art. 189 cod. proc. pen.. Il Giudice di legittimità ha avuto modo di individuare lo scarto che si pone tra prova atipica e documento laddove ha ritenuto che le registrazioni effettuate (in quel caso dalla polizia giudiziaria)  nell'ambito di un'indagine dovessero ritenersi prove atipiche ex art. 189 cod. proc. pen. utilizzabili nell'ambito dello stesso procedimento e non documenti ex art. 234 cod. proc. pen. in quanto i documenti presuppongono la formazione al di fuori del procedimento[5].

Nel caso di specie è fuor di dubbio che le riprese non siano state effettuate nell'ambito del procedimento, trattandosi piuttosto di videoriprese effettuate da privati attraverso installazione di dispositivi all'esterno della propria abitazione, dunque finalizzate alla sorveglianza del proprio domicilio e quindi venutesi a formare al di fuori del procedimento poi deciso sulla scorta delle stesse. Tuttavia, la Corte ha ritenuto opportuno confermare la qualificazione data precedentemente a queste tipologie di cognizioni, considerate appunto prove atipiche ex art. 189 del codice di rito.

3. Legittimità (e utilizzabilità) delle videoriprese private e inviolabilità del domicilio

L'utilizzabilità, e di conseguenza la legittimità, di siffatta prova atipica pone il problema della tutela dell'inviolabilità del domicilio di cui agli articoli 14 Cost. e 8 Cedu, in relazione al diritto alla riservatezza di chi è titolare dei luoghi ove sono avvenute le attività captate. Infatti, l'utilizzazione e, prima ancora, l'acquisizione di videoriprese di atti non comunicativi effettuate in luoghi riconducibili al domicilio, e quindi sottoposti alla tutela dei citati articoli della Carta costituzionale e della Convenzione, è impedita dalla tutela in tal senso di chi è ivi domiciliato, escludendo l'applicabilità dell'articolo 189 c.p.p. in quanto qualificabili come prove illecite[6].

Tuttavia, tra i luoghi di privata dimora deve distinguersi tra ambienti esposti al pubblico e per questo oggettivamente visibili dall’esterno da più persone senza l’utilizzo di particolari accorgimenti e, al contrario, ambienti la cui visione dall'esterno è occultata o possibile attraverso la predisposizione di detti accorgimenti o comunque con il consenso del titolare.

La Suprema Corte, infatti, rintraccia la legittimità delle videoriprese in relazione al loro oggetto, vale a dire «ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti». Tale distinzione operata dalla sentenza in commento si pone in continuità con le precedenti pronunce con cui la Corte, mutatis mutandis, ritenne non sussistere alcuna intrusione nella privata dimora o nell'altrui domicilio, e di conseguenza neppure le ragioni di tutela del diritto alla riservatezza o alla privacy, in riferimento alle videoriprese effettuate con telecamera esterna all’edificio e aventi per oggetto l'inquadramento del davanzale della finestra e del cortile dell'abitazione, trattandosi di luoghi caratterizzati da percepibilità esterna, ossia esposti al pubblico e oggettivamente visibili da più persone[7], opinando in egual maniera anche con riferimento all'ingresso e ai balconi stante che la percettibilità all'esterno fa venir meno le ragioni della tutela del luogo anche se di proprietà dei privati[8].

Inoltre, la Corte ha avuto anche modo di precisare che «la legittimità della collocazione da parte di privati di strumenti fissi di registrazione a tutela della proprietà privata deve ritenersi presunta», essendo necessario al fine di sindacare sulla legittimità della collocazione delle telecamere, e quindi sulla legittimità delle videoriprese, che le doglianze profilino circostanze di fatto da cui possa emergere una eventuale violazione della disciplina dettata dal D. Lgs. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy), non essendo per nulla sufficiente la mera allegazione un'ipotetica violazione sulla base di un mancato accertamento sul punto. Orbene, incombe sulla parte contro cui le videoriprese sono ammesse in giudizio addurre le circostanze e gli elementi da cui emerge la violazione delle norme di legge che rendono tali metodi di cognizioni illegittimi e quindi inutilizzabili in giudizio.

4. Utilizzabilità probatoria delle videoriprese private e Provvedimento in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010  del Garante per la protezione dei dati personali.

In merito all'utilizzo delle videocamere da parte di privati, non va trascurato quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali in merito alle modalità delle videoriprese effettuate con strumenti di videosorveglianza[9].

Osservato che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica, il Garante individua nelle disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali la normativa all'uopo applicabile[10], posto che in ogni caso la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali ex art. art. 4, comma 1, lett. b), del Codice della Privacy e dunque anche le videoriprese effettuate attraverso videosorveglianza non possono che trovare regolamentazione nell'anzidetto testo normativo. È necessario quindi che il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente, tra gli altri, per i soggetti privati[11]

Da un'analisi empirica circa le ragioni per cui la videosorveglianza è utilizzata, l'Autorità ha individuato molteplici fini così raggruppabili: 1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; 2) protezione della proprietà; 3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; 4) acquisizione di prove[12].

Brevemente e sinteticamente, possono essere enucleate le seguenti regole: gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata[13]; in generale la conservazione delle videoriprese deve essere limitata a poche ore o al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione[14]; deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio del diritto di accedere ai dati che li riguardano per verificare le finalità, modalità e logica del trattamento[15]; i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza[16]. In ogni caso, l'angolo visuale dell'apparecchiatura deve essere delimitato alle sole parti interessate, ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini[17].

Da ciò è possibile comprendere che il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso una stretta applicazione di quanto disposto dal D. Lgsl. 196/2003, giunge ad una disciplina più stringente rispetto a quella elaborata dalla Suprema Corte, propendendo ad una assoluta inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina ex art. 11, comma 2, del Codice[18].

Tuttavia, non solo la Corte ha confermato quell'orientamento testé enunciato per cui la percettibilità dall'esterno dei luoghi fa venir meno ogni lesione della riservatezza, ma ha anche avuto modo in passato di ritenere irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale[19], così statuendo un favor per l'interesse pubblico alla repressione dei delitti.

Per approfondimenti:

    Codice della privacy commentato, Quiroz Vitale Marco Alberto, Altalex Editore, 2014.
 

(Altalex, 9 luglio 2015. Nota di Andrea Diamante)              
 




[1] Cass. Pen., Sez. II, 24 ottobre 2014 n. 46786.

[2] Amodio, Libero convincimento e tassatività, p. 5 s.; Ricci, Le prove atipiche, p. 524.

[3] A. Scalfati, D. Serri, Premesse sulla prova penale, in A. Scalfati (a cura di), Trattato di procedura penale, Wolters Kluwer Italia, 2009, p. 27.

[4]  Cass. Pen., Sez. II, 07/06/2013, n. 28554.

La Corte richiamava all'uopo altra decisione, segnatamente quella del 31/01/2013, n. 6813.

[5] Cass. Pen., Sez. VI,  04/06/2013, n. 30177.

[6] Cfr. Cass. Pen., Sez. III,  21 maggio 2014 n. 25177. In ogni caso, trattandosi della tutela di un diritto disponibile, qualora le riprese fossero effettuate con il consenso del titolare del diritto di tutela del domicilio, verrebbe meno il profilo di illiceità, cosicché si tratterebbe di prova atipica e quindi utilizzabile senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria

[7] Cass. Pen., Sez. IV,  24 gennaio 2012, n. 10697.

[8] Cass. Pen., Sez. V,  17 luglio 2008, n. 33430; Cass. Pen., Sez. V,  14 maggio 2008, n. 22602.

[9] Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010), in http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680#3.4), che sostituisce il Provvedimento generale sulla videosorveglianza – 29 aprile 2004, in http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1003482. Inoltre, Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy - 29 novembre 2000  (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/31019).

[10] Art. 1 del Provvedimento del 2010.

[11] Art. 2, a), del Provvedimento del 2010.

[12] Art. 2 del Provvedimento del 2010.

[13] Art. 3.1 del Provvedimento del 2010.

Il Provvedimento indica anche gli adempimenti necessari al fine di rispettare il dovere di informazione, prescrivendone modalità e strumenti.

[14] Art. 3.4 del Provvedimento del 2010.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

[15] Art. 3.5 del Provvedimento del 2010.

In sostanza, si fa riferimento agli artt. 7 e 10 del Codice della Privacy.

[16] Art. 3.3.1 del Provvedimento del 2010.

Devono essere ridotti al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini in ossequio di quanto disposto dagli artt. 31 e ss. del Codice.

[17] Art. 6 del Provvedimento del 2010.

In ogni caso, questo principio permea l'intero settore del provvedimento che prende in esame i singoli settori specifici (luoghi di lavoro, ospedali e luoghi di cura, istituti scolastici, trasporto pubblico..).

In riferimento alle riprese video condominiali, cfr. L. M. Rasia, Le riprese video condominiali fanno prova anche se acquisite in modo illegittimo?,  in ProfessioneGiustizia.it, p. http://blogs.professionegiustizia.it/Diritto_e_Informatica/post.php?id=17

[18] Art. 7 del Provvedimento del 2010.

[19] 07/06/2013, n. 28554, vd. nota n. 4.

Il giudice di prime cure aveva appunto assolto l'imputato dal delitto di danneggiamento in quanto lo stesso veniva provato attraverso videoriprese effettuate in violazione di quanto indicato dall'Autorità garante.

 

Suprema Corte di Cassazione
Sezione II, penale
Sentenza 27 maggio 2015, n. 22093


Con sentenza del 14 maggio 2014, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla parte civile P.E. ed ha confermato la sentenza pronunciata il 18 luglio 2013 dal Tribunale di Reggio Emilia con la quale B. G. era stato dichiarato responsabile di danneggiamento della vettura di G.M. e condannato alla pena di mesi due di reclusione.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato il quale, ripropone, nel primo motivo, la inutilizzabilità, quale prova atipica e documentale, delle video riprese che documentavano i fatti di danneggiamento, in quanto non sarebbe stata accertata la regolarità della posizione della videocamera e dunque la sua idoneità a ledere il diritto alla privacy. Si lamenta poi l'ammontare del risarcimento in favore della G., in quanto il suo appello incidentale per l'altra vettura non è stato accolto, e i relativi fatti di danneggiamento sarebbero comunque prescritti.
Doveva poi essere rimborsata l'attività difensiva svolta per contrastare l'appello incidentale del P., dichiarato inammissibile. Si deduce, poi, che dai nastri della videocamera si ricava che il danneggiamento risalirebbe al (OMISSIS) e quindi a termine di prescrizione maturato prima della pronuncia della sentenza di appello, mentre non sarebbe condivisibile l'assunto della Corte territoriale secondo la quale dovrebbero conteggiarsi i periodi di sospensione determinati dai rinvii per trattative richiesti dalle parti, venendo meno all'obbligo di una puntuale motivazione sul punto.

Le parti civili P.E. e G.M. hanno presentato memoria chiedendo il rigetto "per inammissibilità e/o infondatezza" del ricorso.

Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. A proposito della nuovamente dedotta inutilizzabilità delle video riprese va rammentato che questa Corte ha in più occasioni avuto modo di puntualizzare che in tema di prova atipica, sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti. (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014 - dep. 12/11/2014, PG. PC. e Borile, Rv. 261053). Va peraltro osservato, in via assorbente, che, nella specie, non soltanto non risulta in alcun modo profilata una qualche circostanza di fatto dalla quale dedurre la esistenza di una ipotetica violazione della disciplina dettata dal cosiddetto codice della privacy introdotto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, ma si lamenta, nella sostanza, soltanto un mancato accertamento sul punto, quando la legittimità della collocazione da parte di privati di strumenti fissi di registrazione a tutela della proprietà privata deve ritenersi presunta. Il tema, infatti, non presenta interferenza alcuna con quello delle riprese video di comportamenti non comunicativi effettuate a fini investigativi, rispetto alle quali operano i limiti e le condizioni additati dalla giurisprudenza di questa Corte. Non è un caso, d'altra parte, che questa Corte abbia avuto modo di sottolineare, anche di recente, che sono utilizzabili nel processo penale, ancorchè imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo per tutelare il patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non proibiscono i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio. (Sez. 2, n. 2890 del 16/01/2015 - dep. 22/01/2015, Boudhraa, Rv. 262288).

Le restanti censure sono del pari palesemente destituite di fondamento. I profili risarcitori relativi delle domande civili in appello, infatti, non hanno formato oggetto di specifiche richieste formulate nella competente sede del merito, mentre la prescrizione non era maturata alla data della pronuncia della sentenza di appello, tenendo conto -come correttamente ha dedotto la Corte territoriale - dei periodi di sospensione per rinvii richiesti dalle parti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. L'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile G.M. che si liquidano come da dispositivo. Non può invece trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nell'interesse di P.E., per difetto di legittimazione. La stessa sentenza di appello, infatti, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto nell'interesse del P., sul rilievo che l'appello principale aveva lasciato del tutto fuori dal proprio oggetto la sua posizione, nè poteva fare altrimenti, atteso che vi era stata sul punto assoluzione piena. La pronuncia, non reclamata in parte qua, è dunque irrevocabile e determina la mancanza di legittimazione a ulteriormente intervenire in causa da parte dello stesso P..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile G.M. che liquida in complessivi Euro 2.500 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
 

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015.
 

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2015


da altalex.com

Martedì, 19 Maggio 2015
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