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Notizie brevi 28/02/2005

Patente a punti e Corte Costituzionale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nota prot.34/DTT del 14/02/2005. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti emette una "curiosa" nota di servizio.

Patente a punti e Corte Costituzionale
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nota prot.34/DTT del 14/02/2005.
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti emette una "curiosa" nota di servizio.

Il Ministero delle Infrastrutture 
invita gli uffici territoriali a "congelare" i provvedimenti di revisione in corso a carico di chi ancora non si è presentato (e chi si è già presenato?...)

invita gli stessi uffici, prima di disporre la revisione a seguito dell’azzeramento del punteggio della patente, a rivolgersi agli organi di polizia al fine di richiedere il discarico dei punti decurtati senza che fosse effettivamente individuato l’effettivo trasgressore (... e chi invece i punti non li termina perchè decide di fare il corso di recupero o di "comportarsi bene" per il biennio?...)

in pratica fa una distinzione disponendo la restituzione dei punti solamente qualora si arrivi all’azzeramento totale del punteggio, mentre chi si è visto decurare i punti come proprietario ed ha deciso di frequentare un corso di recupero non sarà interessato da questa "restituzione"

Premesso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha titolo nè autorità di chiedere agli organi di polizia di "restituire i punti", considerato che le ordinanze della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo solamente sui procedimenti definiti... meglio avrebbe fatto ad emettere, non una disposizione agli uffici periferici (che si possono attivare solamente a punti "terminati"), ma una disposizione, di concerto col Ministero Interno per la restituzione di tutti i punti detratti ai proprietari da inviari a tutti gli uffici di polizia. Ma meglio ancora.... un provvedimento legislativo...

Ecco il testo della nota:


A seguito della sentenza indicata in oggetto la emissione del provvedimento di revisione della patente da disporsi ai sensi dell’art. 126 bis del Codice della Strada resta subordinata alla verifica per nessuna delle infrazioni, che hanno concorso a determinare l’azzeramento del punteggio, la contestazione e la conseguente decurtazione dei punti siano state effettuate a carico dell’intestatario del veicolo in quanto tale, essendo rimasto sconosciuto l’effettivo conducente.

Codesti uffici per acquisire le necessarie informazioni al riguardo dovranno rivolgersi ai comandi degli organi accertatori che risultano indicati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, chiedendo agli stessi di procedere anche allo storno degli eventuali verbali che abbiano comportato decurtazioni di punti a persona diversa dall’effettivo conducente.

Nelle more di definitive indicazioni in merito ai provvedimenti di revisione a suo tempo emessi si ritiene necessario che codesti uffici si astengano per il momento dal disporre la sospensione della patente di guida a carico dei conducenti che, invitati a revisione per azzeramento del punteggio, non abbiano ancora ottemperato.

A seguito della sentenza indicata in oggetto la emissione del provvedimento di revisione della patente da disporsi ai sensi dell’art. 126 bis del Codice della Strada resta subordinata alla verifica per nessuna delle infrazioni, che hanno concorso a determinare l’azzeramento del punteggio, la contestazione e la conseguente decurtazione dei punti siano state effettuate a carico dell’intestatario del veicolo in quanto tale, essendo rimasto sconosciuto l’effettivo conducente.

Codesti uffici per acquisire le necessarie informazioni al riguardo dovranno rivolgersi ai comandi degli organi accertatori che risultano indicati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, chiedendo agli stessi di procedere anche allo storno degli eventuali verbali che abbiano comportato decurtazioni di punti a persona diversa dall’effettivo conducente.

Nelle more di definitive indicazioni in merito ai provvedimenti di revisione a suo tempo emessi si ritiene necessario che codesti uffici si astengano per il momento dal disporre la sospensione della patente di guida a carico dei conducenti che, invitati a revisione per azzeramento del punteggio, non abbiano ancora ottemperato

Il testo della circolare del Ministero Interno e il testo dell’ordinanza della Corte Costituzionale si trovano nella home page di questo sito.


Lunedì, 28 Febbraio 2005
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