Il Ministero delle Infrastrutture
invita gli uffici territoriali a "congelare" i provvedimenti
di revisione in corso a carico di chi ancora non si è presentato
(e chi si è già presenato?...)
invita gli stessi uffici, prima di disporre la revisione a seguito
dell’azzeramento del punteggio della patente, a rivolgersi agli
organi di polizia al fine di richiedere il discarico dei punti
decurtati senza che fosse effettivamente individuato l’effettivo
trasgressore (... e chi invece i punti non li termina perchè
decide di fare il corso di recupero o di "comportarsi bene"
per il biennio?...)
in pratica fa una distinzione disponendo la restituzione dei punti
solamente qualora si arrivi all’azzeramento totale del punteggio,
mentre chi si è visto decurare i punti come proprietario
ed ha deciso di frequentare un corso di recupero non sarà
interessato da questa "restituzione"
Premesso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
non ha titolo nè autorità di chiedere agli organi
di polizia di "restituire i punti", considerato che
le ordinanze della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo
solamente sui procedimenti definiti... meglio avrebbe fatto ad
emettere, non una disposizione agli uffici periferici (che si
possono attivare solamente a punti "terminati"), ma
una disposizione, di concerto col Ministero Interno per la restituzione
di tutti i punti detratti ai proprietari da inviari a tutti gli
uffici di polizia. Ma meglio ancora.... un provvedimento legislativo...
Ecco il testo della nota:
A seguito della sentenza indicata in oggetto la emissione del
provvedimento di revisione della patente da disporsi ai sensi
dell’art. 126 bis del Codice della Strada resta subordinata alla
verifica per nessuna delle infrazioni, che hanno concorso a determinare
l’azzeramento del punteggio, la contestazione e la conseguente
decurtazione dei punti siano state effettuate a carico dell’intestatario
del veicolo in quanto tale, essendo rimasto sconosciuto l’effettivo
conducente.
Codesti uffici per acquisire le necessarie informazioni al riguardo
dovranno rivolgersi ai comandi degli organi accertatori che risultano
indicati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, chiedendo
agli stessi di procedere anche allo storno degli eventuali verbali
che abbiano comportato decurtazioni di punti a persona diversa
dall’effettivo conducente.
Nelle more di definitive indicazioni in merito ai provvedimenti
di revisione a suo tempo emessi si ritiene necessario che codesti
uffici si astengano per il momento dal disporre la sospensione
della patente di guida a carico dei conducenti che, invitati a
revisione per azzeramento del punteggio, non abbiano ancora ottemperato.
A seguito della sentenza indicata in oggetto la emissione del
provvedimento di revisione della patente da disporsi ai sensi
dell’art. 126 bis del Codice della Strada resta subordinata alla
verifica per nessuna delle infrazioni, che hanno concorso a determinare
l’azzeramento del punteggio, la contestazione e la conseguente
decurtazione dei punti siano state effettuate a carico dell’intestatario
del veicolo in quanto tale, essendo rimasto sconosciuto l’effettivo
conducente.
Codesti uffici per acquisire le necessarie informazioni al riguardo
dovranno rivolgersi ai comandi degli organi accertatori che risultano
indicati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, chiedendo
agli stessi di procedere anche allo storno degli eventuali verbali
che abbiano comportato decurtazioni di punti a persona diversa
dall’effettivo conducente.
Nelle more di definitive indicazioni in merito ai provvedimenti
di revisione a suo tempo emessi si ritiene necessario che codesti
uffici si astengano per il momento dal disporre la sospensione
della patente di guida a carico dei conducenti che, invitati a
revisione per azzeramento del punteggio, non abbiano ancora ottemperato
Il testo della circolare del Ministero Interno e il testo dell’ordinanza
della Corte Costituzionale si trovano nella home page di questo
sito.