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PERQUISIZIONE PER FINI DI PUBBLICA SICUREZZA

di Roberto Russo*
Foto di repertorio dalla rete

L'art . 4 della L. 22 maggio 1975, n.152 prevede che: “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, che non consentono il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti di p.g. e della forza pubblica, nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all’identificazione, all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi, e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili. Nell’ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto”...

>LEGGI L'ARTICOLO

da il Centauro n. 186


Un utile ripasso. (ASAPS)

Mercoledì, 05 Agosto 2015
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