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Posta , Notizie brevi 29/07/2015

Circolare del Prefetto di Avellino in data 20 luglio 2015.
“Sospensione patente - Art. 186 C.d.S.”
Alcune riflessioni

Foto Blaco© - Archivio Asaps

 

OGGETTO: Circolare del Prefetto di Avellino in data 20 luglio 2015. “Sospensione patente - Art. 186 C.d.S.”



Con circolare del 20 luglio scorso, in tema di “Sospensione patente – art. 186 C.d.S.”, indirizzata alla Questura, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, al Corpo Forestale dello Stato e ai Corpi di Polizia Provinciale e Municipale, il Prefetto di Avellino ha diramato “nuove disposizioni operative atte ad evitare che l’oggettiva controversa scrittura della norma comporti pesanti ricadute sulla P.A.”.
Il Prefetto di Avellino ha disposto che, con decorrenza immediata, le “pattuglie operanti su strada” non provvedano più al ritiro del “documento di guida in caso di violazione dell’art. 186, 2° comma, lett. B) (tasso alcolemico compreso fra 0,81 g/l e 1,5 g/l), inviando allo scrivente solo il relativo rapporto”.
L’art. 186 del Codice della Strada vieta la circolazione in stato di ebbrezza alcolica e prevede, semplificando, tre distinte fasce:

•    art. 186, 2° comma, lett. A) - tasso alcolemico superiore a 0,50 e non superiore a 0,80 grammi per litro. La violazione ha natura amministrativa e comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 2.000,00 nonché la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi di competenza del Prefetto del luogo della commessa infrazione;
•    art. 186, 2° comma, lett. B) - tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,50 grammi per litro. La violazione si configura come ipotesi di reato, il cui accertamento è di competenza del Giudice Penale (Tribunale in composizione monocratica del luogo della commessa violazione);
•    art. 186, 2° comma, lett. C) - tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro. Tale violazione si configura come ipotesi di reato, il cui accertamento è di competenza del Giudice Penale (Tribunale in composizione monocratica del luogo della commessa violazione).

Nella prima ipotesi (violazione amministrativa), l’Organo che espleta compiti di polizia stradale procede al ritiro immediato della patente di guida, all’atto della contestazione della violazione e, nei successivi 5 (cinque) giorni, all’inoltro del documento ritirato (unitamente a copia del verbale) al Prefetto, territorialmente competente alla sospensione della patente, ai sensi dell’art. 218 del Codice della Strada.

Il Prefetto emana l’ordinanza di sospensione nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento del Rapporto della violazione.
Negli altri due casi di rilevanza penale (violazione dell’art. 186 2° comma lett. B) e C), l’Organo accertatore procede, comunque, al ritiro immediato della patente di guida del conducente/indagato, ai sensi dell’art. 223 del Codice della Strada.
Inoltre, la patente (congiuntamente al Rapporto della violazione) deve essere trasmessa nei successivi dieci giorni alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
Il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino a un massimo di due anni.

La sospensione della patente di guida disposta dal Prefetto è temporanea, ha natura cautelare e urgente, in quanto è tesa a tutelare, con immediatezza, la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità pubblica.

Detta sospensione provvisoria è di precipua spettanza del Prefetto, è preventiva rispetto all’accertamento del reato di competenza dell’autorità giudiziaria e ha lo scopo d’impedire, con tempestività, la circolazione di conducenti potenzialmente pericolosi per sé stessi e gli altri utenti della strada.

Tale esigenza è ancora più impellente se i conducenti in stato di ebbrezza alcolica si siano resi responsabili d’incidenti stradali, cagionando danni alle cose o lesioni personali o la morte di soggetti terzi.
Il richiamo al sistema punitivo e sanzionatorio in vigore, fa comprendere le forti perplessità suscitate dalla circolare del Prefetto di Avellino tra gli esponenti delle forze dell’ordine e non solo.
Peraltro, gli operatori di polizia stradale difficilmente potranno uniformarsi alle direttive del Prefetto di Avellino, senza incorrere in comportamenti omissivi.

Inoltre, la circolare ha avuto effetti dirompenti anche sull’opinione pubblica, in un contesto culturale e politico, in cui è sempre più avvertita l’esigenza di inasprire il regime sanzionatorio di condotte di guida particolarmente pericolose e foriere di eventi dannosi quali, appunto, la circolazione in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 Codice della Strada) o in stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.) o l’omissione di soccorso e la fuga (art. 189 C.d.S.).

E’ proprio per corrispondere al forte allarme sociale derivante dalla diffusione di tali comportamenti imprudenti e pericolosi, nonché per ovviare al lassismo e all’inefficacia del sistema punitivo vigente, che il Parlamento sta per approvare un pacchetto di norme in materia d’introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali nonché di coordinamento al D. Lgs n. 285/1992 e n. 274/2000.

Il potenziamento della sicurezza stradale e la diffusione della cultura della legalità rientrano, da tempo, tra gli obiettivi strategici della politica nazionale e dell’Unione europea.
Tra gli obiettivi primari, infatti, vi è la drastica riduzione dell’incidentalità stradale e del numero delle vittime.

In tale quadro, s’intensificano le azioni di contrasto da parte delle forze di polizia all’abuso di alcol e di droghe alla guida di veicoli nonché le campagne di prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”, con risultati positivi sulla diminuzione del numero degli incidenti stradali, dei feriti e dei morti.

Per queste ragioni, appare fondamentale che le Prefetture – Uffici territoriali del Governo affrontino con tenacia il contenzioso giurisdizionale in materia di circolazione stradale, a sostegno della legittimità dei provvedimenti sanzionatori emanati e dell’operato dei Comandi accertatori su strada.
A tal fine, si ritiene necessario che le Prefetture rafforzino le alleanze operative e strategiche con le forze dell’ordine e condividano le politiche pubbliche in materia di sicurezza della circolazione stradale con le altre Istituzioni presenti sul territorio.

Rimini, 26 luglio 2015
Grazia Summo
 


 

I dettagli del percorso della normativa vigente. (ASAPS)


Mercoledì, 29 Luglio 2015
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