Guida in stato di ebbrezza - Art. 186, comma secondo lett. b) e c) c.s. - Affermazione della responsabilità sulla base del quantitativo alcolico rintracciato - Violazione dell'art. 7, commi primo e terzo, Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza I Ragioni
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma secondo lett. b) e c) cod. strada, in relazione all'art. 7, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui assegna la penale responsabilità sulla base del dato oggettivo del quantitativo alcolico rintracciato nell'organismo, giacché la riprovazione e la condanna non derivano dall'individuale e variabile capacità di "sentire" gli effetti dell'alcol, bensì dell'imprudente e negligente scelta di essersi posti alla guida dopo aver assunto alcolici o, comunque, prodotti a base alcolica, senza avere atteso il trascorrere di un tempo ragionevole, tale da scongiurare il permanere di un tasso alcolico nel sangue penalmente rilevante. (Cass. Pen., sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22260) [RIV-1410P813] (Art. 186 cs.)