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Corte di Cassazione 30/06/2015

Facebook: offendere su una bacheca è diffamazione a mezzo stampa

(Cass. Pen., sez. I, 8 giugno 2015, n. 24431)

Postare un commento offensivo sulla bacheca di facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24431/2015, ha stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione.

La Cassazione si confronta con l’utilizzo illecito e smodato dei cosiddetti social network, e sottolinea la diffusività delle affermazioni che compaiono su tali siti. Proprio in ragione del fatto che i commenti che compaiono su tali social network hanno una diffusione capillare e potenzialmente illimitata, la Cassazione ritiene che le offese espresse in tal modo debbano ritenersi aggravate, come se commesse a mezzo stampa.

Il fatto

Il Giudice di pace di Roma, chiamato a giudicare una fattispecie diffamatoria, consistita nel postare un commento sulla bacheca facebook della persona offesa, dichiarava la sua incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p., co. 3, precisando che, ancorchè non contestata, quella al suo esame integrava fattispecie aggravata ai sensi del terzo comma della norma incriminatrice.

Il Tribunale di Roma, monocraticamente composto, non riteneva però configurabile l'aggravante viceversa considerata dal giudice di pace – sostenendo che postare un commento sulla bacheca facebook della persona offesa non implica pubblicazione né diffusione del relativo contenuto offensivo, essendo tale diffusione possibile soltanto se non attivati, dalla stessa persona offesa meccanismi di protezione della privacy - declinava anch'esso la propria competenza a giudicare della fattispecie dedotta in favore del Giudice di pace di Roma e rimetteva pertanto gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.

La decisione

La Cassazione, dopo aver ritenuto sussistente il conflitto, in quanto i due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusavano entrambi di giudicare in ordine alla medesima vicenda giurisdizionale, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 c.p.p., rinvenivano nel caso di specie la competenza a conoscere del fatto dedotto in giudizio in capo al Tribunale di Roma, in composizione monocratica.

A siffatte conclusioni la Corte è pervenuta ricordando innanzitutto che i reati di ingiuria e diffamazione possono essere commessi a mezzo di internet (Cass., Sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741; Cass., sez. V, 28 ottobre 2011, n.44126) e che quando ciò si verifica si è in presenza di un’ipotesi aggravata della fattispecie base (Cass., Sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980).

Quando poi l’offesa avvenga mediante i cosiddetti social network – ovvero, come nel caso di specie, su una bacheca facebook -, secondo la Corte di legittimità non vi è ragione per approdare a conclusioni diverse e non solo perché in questo caso v'è l'applicazione di risorse informatiche. Infatti, secondo la Cassazione l’ipotesi di reato di cui al terzo comma dell'art. 595 c.p.p. quale fattispecie aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. D'altra parte lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame è quello della stampa, al quale il codificatore ha giustapposto "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", giacché anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell'offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicità, la giurisprudenza nel tempo ha fatto rientrare, ad esempio, 1) un pubblico comizio (Cass., sez. V, 28 maggio 1998, n. 9384), 2) l'utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del farward e cioè verso una pluralità di destinatari, trattandosi anch’esso di mezzo idoneo a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.

Anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo di una bacheca facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, “valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”. Di conseguenza, deve ritenersi che la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione del commento, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p.p.

La decisione in sintesi

Esito del ricorso

Risoluzione del conflitto di competenza con attribuzione a conoscere del fatto in capo al Tribunale in composizione monocratica, rinvenendo nella vicenda una ipotesi di diffamazione aggravata

Precedenti giurisprudenziali

Cassazione penale, Sezione V, sentenza 16 ottobre 2012, n. 44980;

Cassazione penale, Sezione V, sentenza 28 ottobre 2011, n. 44126;

Cassazione penale, Sezione V, sentenza 17 novembre 2000, n. 4741.

Riferimenti normativi

Codice penale, art. 595, comma 3.

Per approfondimenti:

  • Diritto penale e processo, mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina, direttore scientifico Spangher Giorgio, condirettore Pisa Paolo, comitato scientifico Ferrua Paolo, Kalb Luigi, Palazzo Francesco Carlo, Pelissero Marco, Seminara Sergio, Tonini Paolo, su CARTA, TABLET, WEB, SMARTPHONE.

(Nota di Ciro Santoriello tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Sentenza 12 febbraio - 8 giugno 2015, n. 24431

(Presidente Chieffi – Relatore Bonito)

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il 18 luglio 2013 il Giudice di pace di Roma, chiamato a giudicare una fattispecie diffamatoria, dichiarava la sua incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p., co. 3, precisando che, ancorchè non contestata, quella al suo esame integrava fattispecie aggravata ai sensi del terzo comma della norma incriminatrice.

Il Tribunale di Roma, monocraticamente composto, non ritenendo configurabile l'aggravante viceversa considerata dal giudice di pace sul rilievo che postare un commento sulla bacheca facebook della p.o. non implica pubblicazione né diffusione del relativo contenuto offensivo, possibile soltanto se non attivati, dalla stessa p.o., meccanismi di protezione della privacy, declinava anch'esso la propria competenza a giudicare della fattispecie dedotta in favore del Giudice di pace di Roma e rimetteva pertanto gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.

Con memoria ritualmente depositata la difesa di ufficio dell'imputato sosteneva la competenza del Giudice di pace ripercorrendo le ragioni già articolate dal tribunale.

2. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusano di giudicare in ordine alla medesima vicenda giurisdizionale, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

Tanto premesso ritiene il Collegio che competente a conoscere del fatto dedotto in giudizio è il Tribunale di Roma, in composizione monocratica.

A siffatte conclusioni la Corte perviene richiamando, innanzitutto, la lezione di legittimità secondo cui i reati di ingiurie e diffamazione possono essere commessi a mezzo di internet, (cfr. a partire dalla fondamentale ed esaustiva Cass., Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741 e poi 4 aprile 2008 n. 16262, 16 luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126) e che tale ipotesi integran l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (cfr. altresì sul punto, Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044).

E' pur vero che la fattispecie dedotta si appalesa sotto più profili diversa da quelle delibate dalla Corte con i citati arresti, giacchè diverso l'utilizzo di internet, di cui si è occupato il giudice di legittimità, da quello relativo ad una bacheca facebook, ma v'è tra esse, e non solo perché in entrambi i casi v'è l'applicazione di risorse informatiche, un decisivo fondamento comune.

Ed infatti, il reato tipizzato al terzo comma dell'art. 595 c.p.p. quale ipotesi aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. D'altra parte lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame è quello della stampa, al quale il codificatore ha giustapposto "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", giacchè anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell'offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicità, ha fatto rientrare la lezione ermeneutica della corte, ad esempio, un pubblico comizio (Sez. 5, n. 9384 del 28/05/1998, Forzano, Rv. 211471) ovvero (Sez. 5, 6/4/11, n. 29221, rv. 250459) l'utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del "farward" e cioè verso una pluralità di destinatari. Detti arresti risultano infatti argomentati con il rilievo che, sia un comizio che la posta elettronica, vanno considerati mezzi di pubblicità, giacchè idonei a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia
tra un numero indeterminato di persone.

Tornando ora , come di necessità, alla fattispecie dedotta, osserva il Collegio che anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.

Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p.p.

Appare inoltre opportuno sottolineare, ai fini della risoluzione del proposto conflitto, che, come da insegnamento di Cass, Sez. 1, Sentenza n.18888 del 26/04/2007, Rv. 237368, il conflitto di competenza, quando vi è incertezza sul titolo del reato o sulla sussistenza di circostanze aggravanti, deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del giudice superiore, il quale é in grado di decidere definitivamente sulla esatta qualificazione giuridica del fatto, in base a ulteriori elementi acquisiti, pronunciandosi anche sul reato meno grave.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.

da Altalex


E’ sempre bene ricordarlo. (ASAPS)

Martedì, 30 Giugno 2015
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