Martedì 16 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 29/06/2015

Ragionamenti sulla sentenza della Consulta sulla taratura degli AUTOVELOX e altre storie
Esiste  rischio di un verdetto – con tutto il rispetto per la Corte – “tana, liberi tutti”
E’ utile avere un codice di 240 articoli, un regolamento di attuazione che ne conta 408, senza però disporre nei fatti di efficaci strumenti di controllo?
E come può esplicarsi una attività di prevenzione generale se gli strumenti di controllo vengono messi continuamente in discussione?

A cura Ufficio studi di ASAPS

(ASAPS) Si può garantire sicurezza stradale senza controlli? Meglio: è utile avere un codice di 240 articoli, un regolamento di attuazione che ne conta 408, senza però disporre nei fatti di efficaci strumenti di controllo?
Ciò che è scritto sulla carta, in un mondo nel quale la mobilità è volano dello sviluppo, non può essere attuato senza un'azione concreta orientata alla prevenzione.
Il punto è proprio questo: le sanzioni del codice della strada non sono punitive e basta, ma mirano ad evitare le infrazioni. E quando la sanzione in concreto si applica il suo scopo è di prevenzione generale e speciale: opera sul soggetto che, pagando, cercherà di non incorrere più in simili infrazioni (e analoghi pagamenti) nel futuro; incide sulla massa degli automobilisti che, rilevando l'efficacia degli strumenti di controllo, eviteranno condotte vietate nel timore di essere sanzionati.
Non è per fare accademia sui principi generali del diritto sanzionatorio, anzi, al contrario la domanda è molto pragmatica: come può esplicarsi questa prevenzione generale se gli strumenti di controllo vengono messi continuamente in discussione?
Se consideriamo che l'attività di polizia nel tempo ha visto restringersi gradualmente il proprio campo d'azione, dobbiamo concludere che il sistema di prevenzione sta precipitando sempre di più nel paradosso. Vediamo perché:

Le violazioni sanzionate in via amministrativa:

Gli agenti verbalizzano che l'automobilista guida senza cintura? Per dar credito alle loro parole occorre arrivare fino all'ultimo grado di giudizio. C'è voluta infatti la Cassazione  Civile (sent. 14556/2010) per stabilire che “deve attribuirsi piena efficacia probatoria al verbale di contestazione a mezzo del quale gli agenti di polizia attestino che il conducente dell'autovettura al momento dell'avvistamento e dell'affiancamento non indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che una tale forma di constatazione sia qualificabile come una mera sensazione. In tal senso, nella specie, nessun rilievo assume la circostanza che gli agenti accertatori si trovavano di fatto nell'autovettura dietro quella del contravventore”.

In quale Paese europeo chi guida senza aver allacciato la cintura tenta di sbugiardare gli agenti anche davanti alla corte di giustizia più alta?
Nel nostro Paese, invece, c'è un Giudice di Pace che vuole addirittura insegnare agli agenti come si usa la paletta. E' emblematico, infatti, il caso di quel giudice di pace che aveva annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità, redatto da agenti della polizia stradale sul rilievo che, correttamente utilizzando la paletta in dotazione, sarebbe stato possibile arrestare un veicolo che procedeva, su un tratto autostradale, ad una velocità di oltre 150 km/h.  E' una decisione che contraddice ogni logica di elementare prudenza? Eppure c'è voluta la Cassazione (sent. 21878/2009) per stabilire che “ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione non è abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza, né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della P.A.”.
E che dire, poi, di quel giudice di pace secondo cui “essendo stato lasciato sul cruscotto di un'auto parcheggiata in luogo vietato un cartello dal quale si evinceva che il trasgressore proprietario si trovava in un vicino negozio dallo stesso gestito, i verbalizzanti avrebbero dovuto mettersi alla ricerca di questi e contestargli la violazione”
? Anche qui la Cassazione (sent. 19902/2009) ha dovuto mettere un punto fermo, stabilendo che  la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore "quando possibile", circostanza che deve essere esclusa nell'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. “Ne consegue che il verbalizzante, una volta constatata diligentemente l'assenza del trasgressore e del proprietario, può procedere alla redazione del verbale di accertamento di infrazione, senza alcun obbligo di preventiva ricerca dei predetti, posto che, sebbene un siffatto comportamento rientri nella possibilità materiale degli agenti, non è tuttavia imposto dagli obblighi fissati dalla normativa, collidendo una tale pretesa anche con le modalità di organizzazione del servizio, da svolgersi secondo criteri discrezionalmente stabiliti dall'Amministrazione”.

Nessun dubbio leggendo queste sentenze che, anche non volendolo, i Giudici di Pace talvolta agiscano con “buona pace” appunto, soprattutto del diritto sanzionatorio. Ma la domanda che sta a monte è: in quale Paese occidentale si va davanti ad un giudice per sostenere che non si può credere agli agenti che seguivano la tua auto quando hanno verbalizzato che non avevi allacciato la cintura; si scomoda un giudice (che peraltro qui da noi ti dà pure ragione) per sostenere che lanciato ai 150 Km/h in autostrada devi essere punito solo se l'agente è così bravo a fermarmi con la paletta; oppure per pretendere che, se lascio la macchina in sosta vietata, il vigile prima di scrivere deve venirmi a cercare all'indirizzo che ho gentilmente lasciato sul cruscotto? Eppure in Italia queste non solo vengono attivate, ma arrivano fino in Cassazione.
Invece di sindacare sull'operato degli agenti, un Paese che ci tiene al rispetto delle regole dovrebbe riconoscere agli operatori del traffico un certo margine di discrezionalità nell'azione, che non è arbitrio: è efficacie prevenzione.

Gli strumenti tecnici di controllo

Con l'avvento della tecnologia la prevenzione aumenta? Certo che no se lo strumento viene continuamente messo in discussione. Insomma, alla tecnologia o ci si crede o non ci si crede.
Prendiamo l'autovelox. E' un misuratore dotato di macchina fotografica. Una volta lo stesso lavoro si faceva con una cordella metrica ed un cronometro e nessuno contestava nulla. Ora che gli strumenti sono sofisticati è tutto un problema.
Partiamo dalla fotografia. Non c'è nulla di meno discutibile di una foto, ma in materia di codice della strada si è discusso anche di quella. Innanzitutto perché, non solo deve essere scattata e conservata in negativo, ma in caso di ricorso è la polizia che la deve portare in giudizio. Basta leggere al sentenza 4 maggio 2005 del Giudice di Pace di Bari, secondo cui: “le risultanze dell'apparecchio Autovelox devono essere necessariamente suffragate dall'acquisizione della fotografia, la quale deve costituire l'ulteriore riprova della violazione e, pertanto, se non è esibita la foto l'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo deve essere accolta”.

E non è così facile perché, a parte la foto, resta il fatto che l'autovelox è una macchina e pertanto dobbiamo essere sicuri che funzioni con precisione millimetrica. Ma, riflettiamo un momento, siamo pratici: che cosa dobbiamo misurare? Attenzione, non stiamo parlando di uno strumento di microchirurgia neurologica, è solo un aggeggio che stabilisce che hai superato il limite di velocità. Non è preciso al secondo? In un Paese normale per stare proprio tranquilli, magari si aumenterebbe la tolleranza: che so, dal 5 km/h (attuali) ad 8 Km/h. Ma se andavi più forte del dovuto andavi forte e basta. Non è questione di 2 o 3 Km/h, dato che è questo il margine di errore di uno strumento non tarato. Invece anche qui arriviamo all'ultimo grado della giurisdizione e mica poche volte: le sentenze di Cassazione in tema di autovelox si contano a migliaia.

Dobbiamo dire che sui problemi di affidabilità dell'autovelox i giudici avevano finalmente superato le diffidenze dei primi anni, quando erano propensi a richiederne la taratura periodica per decretare la validità degli apparecchi.
Dice ad esempio il Tribunale di Genova nella sentenza 11 giugno 2012: “in ordine agli apparecchi tipo autovelox, è escluso che debba procedersi alla taratura prevista per gli strumenti di misurazione. Una volta perfezionata l'omologazione ministeriale, il controllo pubblico eseguito sugli apparecchi in questione esaurisce le attività doverose per l'utilizzatore che ne faccia impiego”. Fa eco il Tribunale di Campobasso nella sentenza 16 febbraio 2012 che statuisce: “si rileva come non esista alcuna norma che imponga l'iniziale o periodica taratura degli apparecchi autovelox né dei c.d. tutor questi si consistono in un sistema tecnico di controllo che rileva la velocità media tenuta dai veicolo tra una porta fotografica in entrata ed una in uscita relativamente al quale non è applicabile la legge n. 273/1991 quale unica norma che prevede l'istituzione di un sistema nazionale di taratura”.

In verità, l'obbligo della taratura è stato richiesto in giudizio per lo più per un particolare modello di autovelox (il 104.C), come si legge nella sentenza 18 gennaio 2007 del giudice di pace di Novara. Il suo collega di Recco (GE), invece, senza operare tanti distinguo, nella sentenza 7 giugno 2006 aveva affermato: “E' illegittima, e deve pertanto essere annullata, la sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada accertata mediante apparecchio "autovelox" se detto apparecchio non sia stato sottoposto alle obbligatorie verifiche periodiche di taratura, giacché tale omissione mette in dubbio che la velocità accertata sia quella indicata nel verbale redatto dagli agenti accertatori”.
In un ordinamento orientato alla prevenzione stradale come valore fondamentale forse dovrebbe essere il sanzionato, in sede di ricorso, a dimostrare che lo strumento non è attendibile e non la polizia a dover esibire certificazione e rapporto di taratura periodica.
Da noi, invece, la questione non è affatto così facile, dato che di recente è intervenuta addirittura la Corte Costituzionale cioè il Giudice delle leggi.
Poche parole, ma pesanti come un masso: “appare evidente – dice la Consulta - che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole”.
Non è tanto che la norma che esenta gli autovelox dalla taratura è ora incostituzionale: quello che è in gioco sono le migliaia e migliaia di accertamenti che strumenti omologati ma non tarati hanno fatto e continuano a fare quotidianamente. Rischia – con tutto il rispetto per la Corte – di essere un verdetto “tana, liberi tutti”.

Ecco, forse qualche riflessione a questo punto andrà fatta. Lo abbiamo detto come può esplicarsi una attività  prevenzione generale se gli strumenti di controllo vengono messi continuamente in discussione? Ma la prevenzione generale interessa poi veramente? (ASAPS)
 


 

GLI STRUMENTI DELLA SICUREZZA STRADALE  SOTTO PROCESSO
Dopo la demolizione con sentenze “originali” di alcuni utilizzi dell’etilometro, ora rischia di entrare in crisi anche il sistema dei misuratori di velocità.
Come può esplicarsi una attività  prevenzione generale se gli strumenti di controllo vengono messi continuamente in discussione? Ma la prevenzione generale interessa poi veramente? Ecco una interessante riflessione dell’Ufficio studi  dell’ASAPS

Lunedì, 29 Giugno 2015
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK