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Articoli 22/06/2015

NON RILEVA L’EBBREZZA SE AL CONDUCENTE HANNO MANCATO DI DARE LA PRECEDENZA

A cura di Ugo Terracciano*
Foto Coraggio© - Archivio Asaps

Guida ubriaco, ma non per questo perde il diritto di precedenza. A garantirglielo è stata niente di meno che la Cassazione Civile con la sentenza 20 ottobre 2014, n. 22238.
All’origine di questo particolare caso di risarcimento dei danni, un banale sinistro stradale avvenuto a Milano una decina di anni fa. Un autocarro si immette sulla Strada Statale per Asti e viene urtato da un’autovettura, il cui conducente in esito agli accertamenti risulta in stato di ebbrezza.
L’equazione è quindi semplice: conducente ebbro, uguale responsabilità piena di quanto è accaduto (o quanto meno una bella quota di colpa). Non c’è dubbio che tra la mancata precedenza e la guida sotto l’effetto dell’alcool è la seconda violazione ad essere la più grave. Ma quando si tratta di circolazione stradale con l’algebra è meglio andare cauti. Infatti per il giudice di primo grado il sinistro era da attribuirsi alla colpa esclusiva del camionista il quale si era immesso sulla strada stradale “provenendo da un parcheggio privato senza concedere la precedenza ai veicoli transitanti su detta strada”, non essendo, poi, provata l’elevata velocità tenuta dall’automobilista “il cui stato di ubriachezza non aveva contribuito al verificarsi del sinistro”. Insomma, la colpa non era di chi guidava in stato di ebbrezza, ma del conducente sobrio reo di essersi immesso sulla statale “provenendo da un parcheggio privato senza concedere la precedenza ai veicoli transitanti“.

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Lunedì, 22 Giugno 2015
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