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TAR Regionali 15/05/2015

Processo amministrativo: nulla la notificazione del ricorso a mezzo PEC

(TAR Veneto-Venezia, sez. III, 27 marzo 2015, n.369 )

Secondo il Tar Veneto - sentenza del 27 marzo 2015, n. 369 - le norme vigenti escludono l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni in materia di notificazione via PEC dettate per il processo civile e penale.

Il caso

Un avvocato ha notificato a mezzo p.e.c., ai sensi della legge 21 gennaio 1993, n. 54, un ricorso per l’ottemperanza di un decreto emesso dalla Corte d’appello di Venezia all’esito di un giudizio di equa riparazione per la violazione del diritto alla durata ragionevole del processo.

La decisione

Con sentenza n. 369 del 27 marzo 2015, il Tar Veneto ha rilevato, tuttavia, d’ufficio la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio operata dall’avvocato a mezzo p.e.c.

In adesione all’indirizzo assunto da altri giudici amministrativi (si veda, di recente, Tar Lazio, sez. III-ter, 13 gennaio 2015, n. 396, Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 febbraio 2015, n. 49; contra, però, Tar Campania, Napoli, sez. VII, 6 febbraio 2015, n. 923), il Tar Veneto ha ritenuto che il comma 3-bis dell’art. 16-quater del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (aggiunto, di recente, dall’art. 46, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90), escludendo testualmente l’applicabilità alla giustizia amministrativa dei precedenti commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater, non consenta l’operatività di tale innovativo meccanismo di notificazione nel processo amministrativo.

A supporto di tale conclusione, vale anche la considerazione che non esiste, allo stato, un regolamento che, analogamente al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48 relativo al processo civile e penale, detti le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo amministrativo.

La notificazione del ricorso via p.e.c. è, dunque, nulla: l’avvenuta costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata è stata, comunque, ritenuta idonea dal Collegio a sanare il rilevato vizio della notificazione.

 

T.A.R.

Veneto - Venezia

Sezione III

Sentenza 18-27 marzo 2015, n. 369

N. 00369/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2015, proposto da:

G. R., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Paola, con domicilio eletto presso Giorgia Favaro in Mestre, Via C. Battisti, 2;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Venezia n. 1486/2006, pubblicato il 14.05.2008, munito della formula esecutiva in data 06.05.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In esito al giudizio di equa riparazione promosso nell’interesse della sig.ra G. R. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte d’Appello di Venezia con decreto n. 1486/2006, munito di formula esecutiva in data 6.5.2010 e notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 12.8.2010, ha condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 10.840,00, oltre interessi legali;

il, suddetto decreto, non impugnato, è passato in giudicato;

peraltro, detto decreto, sebbene recasse la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato notificato al Ministero qui intimato, atteso che questi è il soggetto tenuto a dare esecuzione ai decreti in materia di equa riparazione pronunciati nei riguardi del medesimo, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, giusto il disposto di cui all’art. 1, comma 1225 L. n. 296/2006, così come interpretato in via autentica dal comma 2 bis dell’art. 55 del D.L. 83/2012, conv. in L. 134/12;

tuttavia, l’amministrazione non ha prestato esecuzione all’ordine impartito dalla Corte di Appello di corrispondere le somme così liquidate in favore del ricorrente.
Con il ricorso in epigrafe, in ragione della persistente inerzia dell'Amministrazione, parte ricorrente, chiede l’ottemperanza del giudicato civile in relazione agli importi sopra precisati e aggiornati con gli ulteriori interessi nel frattempo maturati, e un’ulteriore somma da corrispondere ai sensi dell’art. 114, comma 4 lettera e) cod.
proc. amm., in ipotesi di ulteriore inadempimento, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 18 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Rileva preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., come da verbale, che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato via PEC, ai sensi della legge n. 53/1994.

Sebbene, come noto, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis del D.L. 179/12, sia esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), e ciò anche in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo, ritiene il Collegio che nel caso in esame l’avvenuta costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata sia idonea a sanare la nullità della notifica.

Non essendo stata fornita prova dell’intervenuta esecuzione della sentenza il ricorso d’ottemperanza deve essere accolto, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (C.d.S., A.P., n. 2/2012; C.d.S., V, 24.8.10; Tar Veneto, III, n. 681/2014 e 346/2013) e va pertanto dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia, delle somme indicate nella sentenza di cui è chiesta l’esecuzione.

Va invece respinta la richiesta di applicazione della misura prevista dall’art. 114, comma 4 lett. e, CPA; al riguardo il Collegio osserva anzitutto che la prevista eventuale nomina del commissario ad acta elimina in radice la possibilità che si realizzi l’ipotesi di violazione o inosservanza successiva alla presente sentenza; per il ritardo passato, dati i tempi decorsi tra la notifica della sentenza munita di clausola esecutiva e la proposizione del presente giudizio – anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza più recente (- T.A.R. Lazio, Sez. I bis n. 629 e 1809/2015) non emerge la sussistenza dei presupposti per l’erogazione della sanzione de quo, anche perché il Collegio non può ignorare l’esistenza delle ragioni ostative rappresentate dal fatto notorio dell’eccessivo debito pubblico.

Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.

Le spese di lite, considerata la mancanza di complessità e di difficoltà determinate dal carattere seriale della controversia, seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per l’esecuzione del giudicato così provvede: lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e ordina al Ministero Economia e Finanze, in persona del Ministro in carica, di eseguire il giudicato della sentenza in epigrafe, corrispondendo alla ricorrente le somme come calcolate in motivazione.

Nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, o di un suo delegato, che in caso di perdurante (60 giorni dalla comunicazione della sentenza) inottemperanza dell’amministrazione, dovrà provvedere alla liquidazione della suddetta somma, previa adozione di tutti i necessari atti contabili in favore della ricorrente entro i successivi 30 giorni.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 500,00 + oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/03/2015

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

da Altalex

Venerdì, 15 Maggio 2015
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