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Colpa del conducente - Investimento di pedone - Prova liberatoria – Contenuto - Velocità adeguata - Riferimento alle circostanze del caso concreto - Necessità - Presenza di bambini sul tratto percorso - Onere probatorio del conducente - Criterio di prevedibilità dell’intento del bambino investito di attraversare la strada fuori delle strisce pedonali - Configurabilità - Sussistenza.

(Cass. Civ., Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3542)

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all’art. 2054, comma primo, c.c., non è sufficiente che il conducente provi che l’investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un’eventuale situazione di pericolo; ne consegue che il conducente, ove sia accertata la presenza di bambini sul tratto di strada percorso e sul latistante marciapiede, deve anche dimostrare che il pedone investito (nella specie, un bimbo di tre anni, svincolatosi dalle mani della nonna per inseguire un cuginetto) non avesse tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversamento della strada, seppur di corsa e fuori dalle strisce pedonali.
 

Mercoledì, 13 Febbraio 2013
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