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CIRCOLARE CON IL VEICOLO SEQUESTRATO AMMINISTRATIVAMENTE COSTITUISCE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA, DANNEGGIARLO E’ INVECE REATO (ART. 334 CP) – MA SE IL DANNO NON E’ VOLONTARIO (INCIDENTE STRADALE), IL REATO NON SI CONFIGURA

A cura di Ugo Terracciano
Foto Coraggio© - Archivio Asaps

Le Sezioni Unite hanno stabilito che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, cds e non anche il delitto di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le predette norme deve ritenersi solo apparente (Sez. U. 28-10-2010 n. 1963, De Lorenzo).

Lo ricorda la Cassazione Penale con la sentenza 24.2.2015, n. 9317 stabilendo che ad integrare il reato di cui all'art. 334 cod. pen. è il deterioramento del mezzo. Tuttavia la relativa condotta è punita esclusivamente a titolo di dolo, onde è necessario dimostrare che l'agente abbia volontariamente deteriorato la cosa sequestrata. Nel caso di danneggiamento del veicolo come conseguenza di sinistro stradale, con collisione dell'auto sottoposta a vincolo reale con un furgone, il danneggiamento - anche se la responsabilità del sinistro sia da ascriversi ad una condotta di guida negligente, imprudente, imperita o inosservante delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da parte dell'imputata - è di natura colposa. Il deterioramento, pertanto, non derivando da una condotta sorretta da dolo, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 334 cod. pen.. Esso non rientra nemmeno nell'ambito di applicabilità della norma incriminatrice di cui all'art. 335 cod. pen., poiché tale disposizione contempla soltanto la distruzione, la dispersione, la sottrazione e la soppressione: non il deterioramento. Quest'ultimo evento non può dunque essere ricompreso nel paradigma delineato dalla norma incriminatrice in esame, se non a prezzo di inammissibili analogie in malam partem. Esso è quindi penalmente irrilevante.

 

*Dirigente  della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l’Università di Bologna
ugo.terracciano@unibo.it

 

 

 

Mercoledì, 15 Aprile 2015
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