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Indennizzo diretto obbligatorio anche per Fondo per le vittime della strada

(GdP Fermo, sentenza 06.02.2015)

Con la presente sentenza il Giudice di Pace di Fermo, si trova a dirimere una controversia insorta in materia di infortunistica stradale, in cui viene citato per il risarcimento diretto il Fondo Garanzia Vittime della strada affinché provveda alla liquidazione degli stessi provocati dal responsabile del sinistro, senza che possa esimersi dal procedere stando al combinato disposto degli artt. 149 e 283 del Codice Assicurazioni.

In questa sentenza il giudice di Pace di Fermo analizza le eventualità che scaturiscono in costanza di sinistro al fine di stabilirne la responsabilità e tutte le implicazioni relative al risarcimento danni previo richiesta diretta. Prodromica ad ogni tipo di valutazione è l'analisi della dinamica e punto cardine per la definizione della responsabilità e per l'obbligo di risarcire è la lettura degli artt. 149 e 283 in combinato disposto, del Codice Assicurazioni.

La norma di cui all'art. 283 afferma che il Fondo Garanzie Vittime della strada è tenuto a risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ma non lascia intendere che sia esonerato dal provvedervi in caso di risarcimento diretto se a tale norma raccordiamo la lettura dell'art. 149, dal quale si apprende che se viene presentata richiesta di risarcimento diretto il Fondo è obbligato a provvedervi, salvo poi a regolare autonomamente i rapporti con la società assicuratrice , del responsabile del sinistro detto anche danneggiante, per la quale interviene.

Inoltre, laddove l'impresa di assicurazione del danneggiato sia posta in liquidazione amministrativa, il giudizio continuerà nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata. Conferma ulteriore della legittimità dell'obbligo in capo al Fondo Garanzia di provvedere alla liquidazione del risarcimento diretto, lo si desume anche dall'art. 1 del medesimo Codice,  in cui si dispone che normalmente il responsabile del danno va citato solo in tre casi, e che sono  rispettivamente quando il veicolo responsabile del sinistro non abbia copertura assicurativa, oppure quando il veicolo sia stato spedito in Italia da altro Stato in cui risulti  essere responsabile di un sinistro nello stesso periodo o in ultimo quando il sinistro sia causato da un veicolo con targa diversa o non corrispondente.

Liquidabile sarà anche il danno da fermo tecnico, come affermato da Cassazione civile 23916/2006, conformemente al principio giurisprudenziale  che stabilisce che il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di ricondurre il patrimonio del danneggiato nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se non fosse intervenuto l'evento lesivo.

(Nota di Alessandra Agrillo)

 

Giudice di Pace di Fermo

Sentenza 6 febbraio 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GdP di Fermo  Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1268/11 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato 

DA

…................. res. In …............... Via …............. n° …........., CF  ….................. rapp.ta e difesa dall'Avv. …................. 

                                                                                                                                              ATTRICE

CONTRO

-      …....................  in persona del legale rapp.te p.t.,  corrente in …..............., quale impresa designata dal F.G.V.S

-      ….....ASS.NI SpA, in l.c.a, in persona del Commissario Liquidatore

                                                                       ALTRA CONVENUTA CONTUMACE

OBIETTO: azione di risarcimento danni

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va dunque accolta. Con atto di citazione regolarmente notificato l’attrice, a mezzo dell’Avv. …....., conveniva in giudizio la …........ Ass.ni S.p.a nella persona del legale rappresentante pro-tempore, avanti al suintestato Ufficio per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:“Piaccia al Giudice di Pace, contrariis reiectis, dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa del Sig. …..................conducente e proprietario del motociclo targato …................e per l’effetto condannare la convenuta …............. Ass.ni S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 149-150 D.Lgs n. 209 del 07.09.2005, al risarcimento dei danni subiti dal mezzo di proprietà dell’attrice che ammontano a complessivi €. 2.397,20, di cui €. 150,00 per fermo tecnico e/o giuridico, o della minore somma che si riterrà di giustizia oltre ad interessi di natura compensativi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, limitando comunque la richiesta entro la somma massima di €.5.199,99 e quindi entro la competenza per valore del giudice adito. Con vittoria di spese, di diritti ed onorari di causa”.

La causa veniva regolarmente iscritta con il n. 394/2011 ed assegnata al Giudice Dott.ssa …......................; con decreto del ministro delle attività produttive del 07.04.2011, pubblicato sulla G.U. n 99 del 30.04.2011, la …...................... Ass.ni S.p.a. veniva posta in liquidazione coatta amministrativa; all’udienza del 09.11.2011 il Giudice di Pace Dott.ssa …............. dichiarava l’interruzione del processo.

A seguito di atto di citazione in riassunzione, depositato dalla Sig.ra ….................. il Giudice, con decreto, autorizzava la stessa a proseguire il giudizio (R.G. N ,,,,,,,,,,,,,,,,,) nei confronti della ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .................. Ass.ni S.p.a. in L.C.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e della......................Ass.ni S.p.a. nella qualità di impresa designata per la regione Marche dall’Isvap ex art. 286 D.Lgs 209/2005 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede.......................

L’atto di citazione in riassunzione e relativo decreto veniva regolarmente notificato alle controparti ed in esso così si concludeva: “Piaccia al Giudice di Pace, contrariis reiectis, dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa del Sig. …..........conducente e proprietario del motociclo targato …............ e per l’effetto condannare la …........... Ass.ni S.p.a. in L.C.A. in persona del commissario liquidatore, al risarcimento dei danni subiti dal mezzo di proprietà dell’attrice che ammontano a complessivi €. 2.397,20, di cui €. 150,00 per fermo tecnico e/o giuridico, o della minore somma che si riterrà di giustizia oltre ad interessi di natura compensativi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, limitando comunque la richiesta entro la somma massima di €.5.199,99 e quindi entro la competenza per valore del giudice adito. Dichiarare ex art. 289 D.Lgs 209/2005 la emananda sentenza opponibile alla società …................. Ass.ni S.p.a. nella qualità di impresa designata per la regione Marche dalla Isvap ex art. 289 D.Lgs 209/2005 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime Della Strada in persona del legale rappresentante pro-tempre. Con vittoria delle spese, dei diritti ed onorari di causa”.

Si costituiva in giudizio la...... S.p.a. in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada così concludendo: Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: in via principale/pregiudiziale: accertata e dichiarata la violazione ad opera di parte attrice dell’art. 283 lett.C Cod. Ass.ni, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta . S.p.a. in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, per gli effetti, estromettere la Compagnia esponente dal presente giudizio. Con condanna di parte attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari d...................i lite. In via principale: accertata l’inapplicabilità della disciplina dell’indennizzo diretto  alla …............. S.p.a. in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dichiarare l’applicabilità alla fattispecie in esame della procedura ordinaria da attivarsi nei confronti del danneggiato responsabile e, conseguentemente, respingere la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della Compagnia esponente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.    In via subordinata; Nella denegata ipotesi di accoglimento, seppure parziale, delle avverse pretese, condannare l’esponente al pagamento delle sole somme che risulteranno di giustizia all’esito dell’espletanda istruttoria, tenuto conto delle rispettive quote di corresponsabilità accertate. Con compensazione delle spese, diritti ed onorari di causa”.

Previa istruttoria, la causa (prova testi, produzioni documentali tra cui l’acquisizione del rapporto/rilevazione di sinistro), precisate le conclusioni, veniva all'esito della discussione ritenuta in sentenza. Preliminarmente, dev’essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimità passiva in capo alla designata dal Fondo Vittime della Strada, eccezione mossa sul presupposto che la procedura di risarcimento diretto ex art.149 Cod. Ass. (lgs.209/2005) non si applicherebbe in caso di liquidazione coatta amministrativa e in quando il Fondo Vittime della Strada, ai sensi dell’art. 283 lettera c) stesso, Cod. Ass., sarebbe tenuto a risarcire i danni causati e non subiti dai veicoli; ne è che, siccome la …........... Ass.ni ora in liquidazione, assicurava il mezzo dell’attrice …..............che non ha causato ma ha subito un danno, il Fondo non potrebbe essere chiamato a risarcire i danni di quest’ultima.

Soccorre al riguardo l’interpretazione letterale (ex art. 12 preleggi), del tutto in linea col canone d’interpretazione logico sistematica (interpretazione cd “dichiarativa”), inequivoca essendo la mens legis. Ordunque, recita l’art.283 Cod. Ass. al comma 1: “1) Il fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la Consap, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione (…)”. L’espressione “danni causati dalla circolazione” non ha in veruna guisa il significato invocato da controparte, che vorrebbe contrapporlo alla locuzione “danni subiti” (proponendo cioè una lectura che pone il responsabile che ha causato il danno al cospetto del danneggiato che ha subito il danno).

Le conseguenze di ordine pratico sarebbero, manco a dirlo, disastrose.  In conseguenza dell’incidente in oggetto la Sig.ra ….............. dava corso alla procedura di risarcimento diretto ex art.149 Cod. Ass. Conclusasi la fase stragiudiziale con esito negativo, la Sig. . …........... la tutela giurisdizionale davanti a questo Ufficio, ritualmente notificando atto di citazione alla propria compagnia per la RCA …............. Ass.ni.

Dichiarato interrotto il procedimento, il patrono dell’attrice, per quanto previsto ex art. 283 lett. c) Cod. Ass. procedeva all'evocazione in giudizio della designata del Fondo di Garanzia Vittime della Strada …................... S.p.a. e del  Commissario Giudiziale della società messa in liquidazione ai sensi dell’art. 287 comma 5 del Cod. Ass. e per quanto previsto dal comma 2 dell’art.289 che regola gli “effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti (è il caso allo scrutinio)”.

A norma del richiamato art.149/3 d. lgs 209/2005:  “L’impresa (designata dal FGVS, ndr), a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime” -principio giurisprudenziale assodato presso le curie laiche: “Nel caso in cui nel corso del giudizio instaurato ex art. 149 D.lgv 209/05 l’impresa di assicurazione del danneggiato venga posta in liquidazione amministrativa, il giudizio prosegue nei confronti del commissario liquidatore e dell’impresa designata decorsi 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta, giusta comma 2 dell’art.289 del C.d.A”. Ma anche sul fronte di Legittimità (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 22881 del 30/10/2007, in obiter):  Il che desumesi -nonché dal canone ermeneutico “Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”- in visione sistemica dall'inequivoco dato positivo in subiecta materia: “Il responsabile del danno deve essere convenuto in giudizio solamente nelle seguenti tre ipotesi: -quando il veicolo o natante, che ha cagionato il sinistro, non risulti coperto da assicurazione; - quando il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb) del codice delle assicurazioni, e, nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis) sempre del medesimo codice, lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione (ipotesi aggiunta dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198); - quando il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (ipotesi aggiunta dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198)”.

In punto di an (peraltro incontestato, avendo la difesa del FGVS “dogmaticamente” dedotto solo in punto al superamento della presunzione di cui all’art. 2054 c.c.), dall’espletata istruttoria è emerso in modo chiaro che la responsabilità dell’incidente va addebitata esclusivamente alla imprudente condotta di guida tenuta dal Sig. …..................in occasione del sinistro per cui è causa.

La Sig.a …................alla guida del mezzo di proprietà dell’attrice percorreva regolarmente la propria corsia di marcia, quando, dovendo svoltare a sinistra, segnalava preventivamente detta manovra e si posizionava con l’indicatore di direzione sinistro accesso al centro della strada.

La Sig.a …........... stava eseguendo la manovra di svolta sopra descritta  quando veniva urtata sulla fiancata sinistra parte posteriore dal motociclo condotto dal Sig. …............che proveniva da tergo. Il Sig. …............ a causa della velocità eccessiva o non commisurata al tratto di strada percorso  -centro abitato, in presenza di attraversamento pedonale- trovatosi di fronte il mezzo della Sig.a …..........., fermo al centro strada, tentava di superarlo sulla sinistra nonostante la presenza della linea continua che ne vietava la manovra. La dinamica sopra riferita e la conseguente responsabilità del Sig. .......  emerge in primo luogo dai rilievi compiuti dalla pattuglia dei Vigili Urbani del Comune di Porto San Giorgio intervenuti sul luogo del sinistro il cui rapporto è stato acquisito agli atti.

Essi sulla base delle dichiarazione rilasciate dai conducenti, dai danni riportati dai mezzi coinvolti, nonché dai rilievi effettuati sulla sede stradale, hanno ricostruito la dinamica nel seguente modo: “Il veicolo “A” (quello condotto dalla Sig. .......) transitava su via XX Settembre direzione di marcia nord-sud. Il veicolo “B”(quello condotto dalla Sig.a .......) era uscito dal sottopasso e transitava con direzione sud. Il veicolo “B” giunto all’incrocio con via Donizetti, si accingeva a svoltare alla sua sx, quando veniva urtato dal veicolo “A” sulla sua parte posteriore sx. Si precisa che dal segnale di stop posto all’uscita del sottopasso al centro di via Donizetti ci sono 46,80 metri di distanza.

Quando contenuto nel rapporto è stato confermato dai verbalizzanti in sede di dichiarazioni testimoniali (questi hanno confermato la circostanza che la Sig.a ....... si trovava a percorrere via XX Settembre, che il mezzo da lei condotto riportava danni sulla parte posteriore sinistra e che su via XX Settembre vi è una striscia continua di mezzeria interrotta soltanto per consentire la svolta in via Donizetti).

Ad abundantiam, il teste Vesprini Daniele: “I danni da noi rilevati lasciano presupporre che l’urto sia avvenuto tra la moto e la parte posteriore del mezzo condotto dalla Sig.a ....... .ADR= il mezzo condotto dalla Sig.a ....... è stato da noi trovato e rilevato la posizione di detta macchina in via Donizetti”.; e ancora: “abbiamo rilevato segni di scarrocciamento del motociclo dopo la caduta sulla corsia opposta a quella di provenienza dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

In sintesi: il Sig. ....... a causa della velocità eccessiva o non commisurata al tratto di strada percorso, trovatosi di fronte il mezzo della Sig.a ......., fermo al centro strada, tentava di superarlo sulla sinistra nonostante la presenza della linea continua che ne vietava la manovra e nonostante la segnalata manovra di svolta.

La presunzione ex art. 2054 C.C. è superata de plano a favore dell’attore  («il principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., l’accertamento in concreto della colpa di uno dei due conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto» -ex plurimis Corte di Cassazione, sent. 7 giugno 2011 n. 12408. In conseguenza dell’urto ricevuto, il mezzo di proprietà dell instante riportava danni per un importo di €. 2.247,20 come documentato dal preventivo rilasciato dalla autocarrozzeria “ Eco-Car 86” di Marcaccio Giorgio con sede in Fermo via Vallescura n. 72 –in atti-  e confermato all’udienza del 19.11.2014 dal rappresentante legale della medesima ditta; appare inoltre equo inoltre riconoscere alla Sig.a ....... €. 150,00 per fermo tecnico.

Sul punto, si veda Cass. 23916/2006, che in tema di risarcimento del danno da fermo tecnico costituisce la pronuncia cui la stessa Corte negli anni successivi ha più volte fatto riferimento per confermare il fatto che tale voce di danno sia comunque dovuta. In tale pronuncia, essa precisa come “principio giurisprudenziale di questa Corte che, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ritiene possibile la liquidazione equitativa del cd. danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura per impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua .......razione anche in assenza di una prova specifica in ordine al danno perché ciò che conta è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, giacchè l'auto è, anche durante la sosta, fonte di spese (tassa di circolazione, premio di assicurazione), che vanno perdute per il proprietario, ed è soggetta a un naturale deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo” (sent. 13 luglio 2004 n. 12908; Cass. 3 aprile 1.987 n. 3234; 28 agosto 1978 n. 4009;5 maggio 1975 n. 1737; 23 giugno 1972 n. 2109; Cassazione n. 1688/2010; Cass., sent. n. 7781/2010; Trib. di Roma, sent. n. 9653 del 03/05/2010).

Altro dato ricavabile da quanto illustrato è di indubbia ovvietà: il danno da fermo tecnico è non solo risarcibile ma liquidabile anche con ricorso all’equità. Tale riconoscimento è conforme al principio giurisprudenziale in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, Cass. 5 luglio 2002, n. 9740).

Le spese del giudizio (che vanno liquidate (…) in linea con il principio di adeguatezza e proporzionalità”, i quali impongono “una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta”: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) seguono la soccombenza, e vanno adeguate al proprium della statuizione, in ossequio ai parametri e ai paradigmi del DM 55/14.

Da ultimo, in punto alla legittimità metodologico-epistemologica della riproduzione degli atti di parte si veda la recentissima Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 642/15; depositata il 16 gennaio; sic in motivaz.: “(...)In parole povere, “(...)non conta la paternità del testo nelle sue modalità espressive ma l'attribuibilità al giudice dei suoi contenuti, derivante dal fatto che quei contenuti sono stati "fatti propri" dal suddetto giudice nel momento in cui ha ritenuto di riportarli in sentenza per rendere ragione della decisione assunta(...)”.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Condanna la .................. Ass.ni S.p.a. in L.C.A. in persona del commissario liquidatore, al risarcimento dei danni subiti dal mezzo di proprietà dell’attrice che ammontano a complessivi €. 2.397,20, di cui €. 150,00 per fermo tecnico e/o giuridico, oltre interessi dalla data del sinistro al saldo. Ai sensi dell’art. 91 cpc condanna la .................. Ass.ni S.p.a. in L.C.A. in persona del commissario liquidatore, a rifondere all’attore le spese tutte di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00, di cui € 120,34 per spese, al netto di rimb. forfett. 15% e degli accessori ex lege.

Dichiara ex art. 289 D.Lgs 209/2005 la sentenza opponibile alla società .................. Ass.ni S.p.a. nella qualità di impresa designata per la regione Marche dalla Isvap ex art. 289 D.Lgs 209/2005 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime Della Strada in persona del legale rappresentante p.t.

Sic decisum in Fermo hodie 06.02.2015

Il Giudice di Pace

Avv. Giuseppe Fedeli

 

da Altalex

 

 

Venerdì, 06 Febbraio 2015
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