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Notizie brevi , Articoli 18/03/2015

Velocità, obbligo della segnaletica e del presidio in caso di multa

 

 

In molte delle nostre strade italiane gli Enti proprietari della strada hanno installato postazioni per il controllo della velocità. A volte esse sono attive altre solo come deterrente.

Se sono attive, con all’interno gli strumenti di controllo elettronico della velocità istantanea, pronti a rilevare e successivamente scattare la foto al superamento del limite di velocità imposto dalla segnaletica stradale verticale, come da relativa ordinanza dello stesso ente, l’organo accertatore deve riconoscere, la cosiddetta soglia di tolleranza del 5% o i famosi 5 km/h.

La circolare ministeriale ha stabilito che esse devono essere presidiate dagli accertatori, in caso contrario senza la presenza e la cartellonistica dell’attività di controllo in atto le sanzioni amministrative pecuniarie sono viziate e quindi nulle.

Cerchiamo quindi di illustrare il quadro normativo in materia di velocità, come dettato dalla normativa sulla circolazione stradale.

Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.

Sulle autostrade, previa installazione degli appositi segnali, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

Ricapitolando, vi è l’obbligatorietà della segnalazione della postazione, non basta la segnalazione in anticipo della presenza del dispositivo di rilevamento, quanto tra esso e la segnaletica verticale vi è un intersezione stradale, la cartellonistica deve essere ripetuta, anche utilizzando sistemi luminosi o segnaletica “temporanea”. Infatti, in tal caso il soggetto che si immette sulla strada “controllata” può correttamente sostenere di non essere stato informato.

Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 680/2011 riconoscendo le ragioni dell’automobilista che lamentava, dopo essersi immesso sulla statale, “di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox“.

 

Per i giudici: “In questo contesto, non sarebbe stato, dunque, sufficiente, accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore, sulla strada statale, essendo necessario verificarne invece, in coerenza alle finalità perseguite dalla legge: la presenza specifica ed a congrua distanza tra la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa”. Non solo, “il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria”.

Sulla medesima interpretazione è stata emanata dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, l’ordinanza del 20 maggio 2014, n. 11018/14 che stabilisce, a seguito dell’opposizione di un utente della strada, secondo cui il segnale del limite di velocità avrebbe dovuto essere ripetuto dopo l’intersezione, in caso contrario si poteva supporre che fosse ripristinato il limite ordinario previsto per quel tipo di strada.

Da una lettura che ha incontrato il favore della Corte: “Va infatti ritenuto che la mancanza della ripetizione del segnale poteva indurre il conducente a credere che la riduzione del limite di velocità disposta prima dell’intersezione fosse venuta meno, giacché il coordinamento tra l’art. 119 e l’art. 104 del Regolamento è da formulare nel senso che il limite di velocità imposto da un segnale cessi, per effetto del segnale di fine del limite (tesi sostenuta dal Comune nelle sue difese), solo se ci si trova in presenza di un tratto di strada continuo”.

 

di Girolamo Simonato
da motorioggi.it

Mercoledì, 18 Marzo 2015
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