Giovedì 28 Marzo 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 09/03/2015

Scatola nera nel Milleproroghe, quali vantaggi o svantaggi per la Rc

Il Decreto “Milleproroghe” ha previsto una serie di nuove disposizioni legislative e attuazione di sistemi per il contrasto e la prevenzione alla sicurezza stradale.

Analizzando quanto dettato dall’art. 32 Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni, al comma primo, vi è un esplicito rinvio a quanto previsto dall’art. 132  del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nella parte in cui prevede che le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.

Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all’atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto.

Successivamente allo stesso impianto legislativo si legge che le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all’archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell’esigenza di consultazioni anche sistematiche nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell’assicurazione obbligatoria.

In pratica già da questo atto era stata prevista la c.d. “scatola nera”, la quale ha fatto molto scalpore solo con l’avvento dell’impianto legislativo denominato “Milleproroghe”.

L’introduzione di questo dispositivo induce alla compagnie assicuratrici di riconosce obbligatoriamente, agli utenti alcuni significativi sconti nella fase di contrattazione della polizza RC Auto.

La facoltà del montaggio del dispositivo è lasciata a libero arbitrio dell`automobilista, il quale in caso di accettazione delle clausole finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi come l`installazione della scatola nera e di rilevatori del tasso alcolemico, ispezioni preventive dei veicoli e il risarcimento presso officine convenzionate.

Altre norme riguardano l`obbligo di indicare i testimoni, in caso di incidenti con soli danni alle cose, non oltre il momento della denuncia, la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale, il conferimento all`IVASS dei poteri di controllo e monitoraggio sull’attuazione delle nuove norme.

La fatidica “scatola nera” non è altro che un dispositivo innovativo elettronico in grado di fornire alle assicurazioni e agli utenti un gran numero di indicazioni per risolvere le controversie in caso di incidente, per localizzare la vettura quando viene rubata o va fuori strada e, nei modelli top class, anche per un’immediata assistenza vocale in casi di urgente assistenza o di diagnostica.

Il motivo di questo successo risiede nelle dinamiche del mercato, caratterizzato da un’offerta di prodotti e servizi sempre più evoluta e dalla disponibilità al cambiamento degli automobilisti, che risultano ricettivi di fronte alle favorevoli condizioni contrattuali proposte dalle polizze con scatola nera.

La telematica satellitare consente poi alle imprese di assicurazione di offrire ai propri clienti prodotti personalizzati ed economici, quali le polizze con pagamento al consumo, il cui premio è calcolato in base ai chilometri percorsi, o le più evolute polizze paga quanto guidi, la cui tariffa è costruita in base al profilo di rischio specifico del cliente e determinato non solo dai chilometri percorsi, ma anche dallo stile e dalle abitudini di guida.

Il lato positivo dell’installazione di questo strumento rappresenta un significativo approccio nella direzione del sistema eCall per la chiamata automatica di emergenza al 112, previsto dall’Unione europea, e che sarà obbligatorio su tutti i modelli di auto di nuova omologazione a partire dal 2017.

L’assicurazione con scatola nera
, inoltre, copre i costi del montaggio del dispositivo: una cifra pari a circa centocinquanta euro.

Naturalmente, come in ogni cosa, ci sono le dovute controindicazioni. Chi pensa che la sua automobile non subirà più furti una volta installata una scatola nera, deve capire che un ladro può rendere inefficace il rilevatore satellitare incorporato. Poi, paradossalmente, l’installazione della scatola nera comporta a una riduzione della privacy, in quanto questo dispositivo ha un controllo diretto della velocità, che può risultare a discapito di quelli che vogliono fare i furbi.

 

di Girolamo Simonato
da motorioggi.it


Facciamo chiarezza su vantaggi e svantaggi dalla Scatola nera per la RC.  (ASAPS)

 

Lunedì, 09 Marzo 2015
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK