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Leggi Ordinarie 13/04/1988

LEGGE 13 aprile 1988, n. 117
Risarcimento  dei  danni  cagionati  nell'esercizio  delle funzioni   giudiziarie   e   responsabilità   civile    dei magistrati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aggiornata con le modifiche introdotte dalla legge 27.02.2015, n. 18 (GU n. 52 del 04.03.2015)
Vigente al: 5-3-2015 

 

LEGGE 13 aprile 1988, n. 117
Risarcimento  dei  danni  cagionati  nell'esercizio  delle funzioni   giudiziarie   e   responsabilità   civile    dei magistrati.


 
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno  approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

 

la seguente legge:

Art. 1.
Ambito di applicazione


  1. Le disposizioni della presente legge si applicano  a  tutti  gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa,  contabile, militare  e  speciali,  che   esercitano   l'attivita'   giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonche' agli  estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
  3. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

 

Art. 2.
Responsabilita' per dolo o colpa grave


  1.  Chi  ha  subi'to  un  danno  ingiusto   per   effetto   di   un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto  in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo' agire contro  lo  Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non   patrimoniali  [che  derivino  da   privazione  della   liberta' personale](1).
  2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni  giudiziarie  non puo'  dar  luogo   a  responsabilita' l'attivita' di  interpretazione di  norme  di  diritto  ne' quella di  valutazione del fatto e delle prove.(2)
  3. Costituisce  colpa  grave  la  violazione  manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto  o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la  cui  esistenza  e' incontrastabilmente  esclusa  dagli  atti  del  procedimento   o   la negazione di un fatto la cui  esistenza  risulta  incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di  un  provvedimento cautelare personale o reale fuori dai  casi  consentiti  dalla  legge oppure senza motivazione.(3)
  3-bis. Fermo restando il  giudizio di responsabilita'  contabile di  cui al  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639,  ai  fini  della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione  europea  si  tiene  conto,  in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme  violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita'  dell'inosservanza.  In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si  deve tener conto anche della mancata  osservanza  dell'obbligo  di  rinvio pregiudiziale  ai  sensi  dell'articolo  267,  terzo  paragrafo,  del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con  l'interpretazione  espressa  dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.(4)

(1)    Parole soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27.02.2015, n. 18 (GU n. 52 del 04.03.2015).
(2)    Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 27.02.2015, n. 18 (GU n. 52 del 04.03.2015).
(3)    Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c) della legge 27.02.2015, n.18 (GU n. 52 del 04.03.2015).
(4)    Comma introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c) della legge 27.02.2015, n. 18 (GU n. 52 del 04.03.2015).




> Leggi il testo integrale delle legge.

 

 

 

 


 

Mercoledì, 13 Aprile 1988
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