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Riciclaggio - Elemento oggettivo - Beni mobili registrati - Condotte che rendono difficoltoso l’accertamento della provenienza delittuosa del bene - I Configurabilità - Fattispecie in tema di sostituzione di componenti di una autovettura che siano privi del codice identificativo.

(Cass. Pen., Sez. II, 11 marzo 2014, n. 11764)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. II, 11 marzo 2014, n. 11764

 

Riciclaggio - Elemento oggettivo - Beni mobili registrati - Condotte che rendono difficoltoso l’accertamento della provenienza delittuosa del bene - I Configurabilità - Fattispecie in tema di sostituzione di componenti di una autovettura che siano privi del codice identificativo.

 

In tema di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), posto che il delitto può essere integrato, quando abbia ad oggetto beni mobili registrati, anche da condotte che non impediscano in modo definitivo ma rendano soltanto più difficoltoso l’accertamento della loro provenienza da reato, deve ritenersi che dia luogo alla configurabilità del delitto medesimo anche la sostituzione di componenti di un’autovettura che siano prive di codice identificativo, quali, ad esempio, sportelli, paraurti, parafanghi e parti di motore. (Cass. Pen., Sez. II, n. 11764 del 11.03.2014) - [RIV-1405P394] (Art. 648-bis, c.p.)


>Leggi il testo integrale della sentenza

 

Martedì, 03 Marzo 2015
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