Venerdì 19 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Sta al conducente essere vigile ed attento, per accorgersi della manovra incauta del pedone

La Corte d’appello di Roma, diversamente rispetto alla sentenza assolutoria di primo grado, dichiarava l’imputato responsabile del reato di omicidio colposo perché, alla guida di un ciclomotore, viaggiando a velocità non consentita, in un centro urbano e su un tratto di strada sprovvisto di attraversamenti pedonali, perdeva il controllo del mezzo e investiva il pedone che aveva già iniziato l’attraversamento, causandogli lesioni gravi cui seguiva il decesso. L'imputato ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte (sentenza 5866/15) ritiene che la Corte d’appello abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno condotta a ribaltare l’esito assolutorio del giudizio di primo grado. La regola prudenziale e cautelare che deve presiedere al comportamento del conducente, afferma il Collegio, può essere sintetizzata nell’obbligo di attenzione che questo deve tenere al fine di avvistare il pedone, sì da poter porre in essere efficacemente gli opportuni accorgimenti atti a prevenire il pericolo di investimento.

Il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale. Gli obblighi comportamentali sono posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone. Infatti, il conducente ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.

Ne consegue che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento. Ciò è possibile quando il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile. Nel caso in esame, però, osserva il Collegio, se il conducente del motoveicolo fosse stato vigile ed attento, avrebbe potuto accorgersi della manovra incauta del pedone e, in particolare, prevenire o comunque attentamente valutare le fasi successive al pur dedotto rallentamento della marcia. Per tali ragioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

da lastampa.it


Quindi attenzione! (ASAPS)

 

Mercoledì, 25 Febbraio 2015
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK