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Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale - Violazioni del Codice della strada - Opposizione - Termine - Individuazione.

(Cass. Civ., Sez. VI, 13 settembre 2013, n. 21043)

In materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis - cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione “recuperato ria”, in consonanza ai valori costituzionali dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.

Venerdì, 13 Settembre 2013
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