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Falsità ha atti - In atti pubblici - Falsità ideologica - Commessa da un privato - Falsa attestazione, in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata alla motorizzazione civile - Integrazione del delitto di cui all’art. 483 c.p..

(Cass. Pen., Sez. V, 30 marzo 2012, n. 12133)

Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, presentata alla Motorizzazione Civile, di non avere conseguito la licenza media al fine di accedere a modalità di esame facilitato per il conseguimento della patente di guida, considerato che, l’art. 76, comma terzo, del D.P.R. n. 445 del 2000 dispone che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del predetto D.P.R. n. 445 del 2000, si considerano come fatte a pubblico ufficiale, che il provvedimento di ammissione del candidato alla prova d’esame in forma orale costituisce l’atto pubblico nel quale la falsa dichiarazione viene trasfusa e che il mancato conseguimento della licenza media costituisce il presupposto - che l’autocertificazione ha la funzione di provare - per l’accesso a detta modalità di esame.

Venerdì, 30 Marzo 2012
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