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Motoveicoli – Obblighi prescritti dagli artt. 93, comma 5, e 103, comma 1, c.s.

(Cass. Civ., Sez. II, 8 aprile 2011, n. 8097)

Non viola il principio della libera circolazione delle merci tra Stati membri dell’Unione Europea l’obbligo, previsto dall’art. 93, comma 5, del codice della strada, di richiedere, per gli autoveicoli ai quali sia stata già rilasciata la carta di circolazione, l’iscrizione al pubblico registro automobilistico e il certificato di proprietà, in quanto tale obbligo è prescritto per tutte le autovetture immatricolate in Italia che siano destinate alla circolazione e non alla semplice detenzione, senza differenze di regime per quelle avviate alla circolazione interna o all’esportazione; neppure viola il predetto principio l’obbligo di comunicare al P.R.A. la definitiva esportazione all’estero del veicolo con restituzione del certificato di proprietà e della carta di circolazione e delle targhe, in quanto tale prescrizione, contenuta nell’art. 103, comma 1, dello stesso codice mira soltanto a far constare la cessazione dell’originaria immatricolazione e non alterare il flusso delle esportazioni.

Venerdì, 08 Aprile 2011
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