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Incroci stradali - Obbligo di un conducente che impegni un crocevia - Prudenza rigorosa - Utente favorito dal segnale verde - Sussistenza.
Responsabilità da sinistri stradali - Presunzione di responsabilità nel caso di scontro tra veicoli - Mancanza di scontro - Esclusione - Fattispecie in tema di concorso fra conducenti nelle lesioni a quello di essi favorito da semaforo verde.

(Corte di Appello Civile di Roma, 10 maggio 2011, n. 2042)

Il conducente che impegni un incrocio stradale disciplinato da semaforo, sebbene con luce verde a suo favore, non è dispensato dall’obbligo della diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo grado, stante la situazione di affidamento generata dalla indicazione semaforica, deve, tuttavia, tradursi nella necessaria cautela riconducibile all’ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio.
Non ricorre la presunta responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. allorché difetti lo scontro fra veicoli pur potendo sussistere il concorso fra i conducenti per le lesioni prodotte a quello di essi, favorito da semaforo verde, caduto da ciclomotore a causa di frenata improvvisa per evitare altro utente che, provenendo da parte opposta, aveva impegnato l’incrocio con il semaforo rosso.
 

Martedì, 10 Maggio 2011
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