Guida in stato di ebbrezza - Sequestro novellato dalla L. n. 120/2010 Natura - Sequestro amministrativo - Conseguenze.
Il divieto di revoca del sequestro ex art. 324, comma settimo, c.p.p., è applicabile esclusivamente nei casi di confisca obbligatoria previsti dall’art. 240, comma secondo, c.p. e non anche nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste dalla legge quale conseguenza della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, in seguito alla novella di cui alla L. n.120 del 2010, ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria.
Il sequestro previsto dagli artt. 186 e 187 c.d.s. - per il quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter c.d.s. - è espressamente disciplinato solo come sequestro amministrativo, sicchè, salva l’ipotesi di cui all’art. 321, comma primo, c.p.p., lo stesso non può più essere disposto dal giudice penale ma esclusivamente dall’autorità amministrativa.