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Fondo di garanzia per le vittime della strada - Veicolo non coperto da assicurazione.

(Cass. Civ., Sez. III, 1 febbraio 2011, n. 2347)

Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato, l’obbligazione indennitaria gravante sull’impresa designata nei confronti del danneggiato, per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, ha natura sostitutiva, e non solidale, rispetto a quella dei responsabili. Da ciò consegue che, se più sono i responsabili (come nel caso in cui il conducente del veicolo che ha causato il danno sia persona diversa dal proprietario), la suddetta impresa, una volta indennizzata la vittima, stante l’inapplicabilità dell’art. 2055 c.c., può agire, per il recupero dell’intero importo pagato, nei confronti di ciascuno di essi sui quali resta l’alea dell’eventuale insolvenza dei corresponsabili.

Martedì, 01 Febbraio 2011
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