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Notizie brevi 21/01/2015

Ecco come sarà punito il vettore straniero che non dimostra la regolare di un trasporto di cabotaggio

Giro di vite sui trasporti di cabotaggio in Italia. A definirlo è una circolare emanata congiuntamente dai ministeri dell’Interno e dei Trasporti in cui si coordinano la normativa nazionale e comunitaria in materia per cercare di porre un freno a un fenomeno in progressivo aumento, precisando quali siano le prove che l’autista è chiamato a fornire per dimostrare la regolarità del suo viaggio.
Il presupposto della circolare è di rendere operativa l’introduzione, avvenuta tramite la Legge Sblocca Italia, del comma 1bis all’articolo 46 bis della Legge 298/1974, con cui si estendono la sanzione da 5.000 a 15.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi anche i veicoli immatricolati all’estero circolanti in Italia, laddove non ci sia corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altre circostanze riferite alla circolazione (come i pedaggi autostradali) e le prove documentali da esibire per dimostrare la correttezza del trasporto di cabotaggio, oppure laddove le stesse prove non si trovino a bordo del veicolo.

In pratica la norma in questione serve a invertire l’onere della prova e a rimettere al vettore straniero il compito di dimostrare che il trasporto che sta effettuando in Itala sia in regola con le disposizioni nazionali e internazionali. Dimostrazione da affidare esclusivamente ai documenti tenuti in cabina, visto che viene esclusa di produrre gli stessi documenti in un momento successivo.
Di quali documenti si tratta e cosa contengono in particolare? Ebbene a questa domanda risponde proprio la circolare in questione, specificando che i documenti da tenere a bordo devono indicare nome, indirizzo e firma di mittente, trasportatore e destinatario, data di consegna, luogo e data del passaggio di consegna delle merci, luogo di consegna previsto, denominazione corrente della natura delle merci e modalità d'imballaggio e, rispetto alle merci pericolose, denominazione generalmente riconosciuta, numero di colli, contrassegni speciali e numeri riportati su di essi, massa lorda e numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

La circolare indica pure agli organi di controllo le modalità con cui distinguere il trasporto combinato operato dai vettori stranieri e il cabotaggio terrestre. Il primo, infatti, può non rispettare la normativa sul cabotaggio, laddove la vezione stradale sia parte di un trasporto internazionale dell'unità di carico. A questo scopo il conducente deve portare con sé un documento di trasporto in cui sia documentato l'effettivo svolgimento del trasporto combinato e ovviamente la licenza di trasporto comunitaria. Ma siccome non esiste un modello preciso di documento di trasporto, è sufficiente un qualsiasi atto che attesti la natura del viaggio.

 

da uominietrasporti.it

 

Mercoledì, 21 Gennaio 2015
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