Venerdì 19 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Curva ‘cieca’, velocità regolare ma manovra azzardata: automobilista condannato per la scivolata mortale del motociclista

Foto di repertorio dalla rete

E' chiara la responsabilità del conducente della ‘quattro ruote’, il quale, nonostante il contesto complicato, ha tenuto una velocità eccessiva, pur se rispettosa dei limiti per quel tratto di strada, e compiuto una manovra assurda, percorrendo una curva con scarsissima visibilità. Tutto ciò ha dato il ‘la’ alla scivolata del motociclista proveniente dalla direzione opposta, scivolata che, purtroppo, a seguito dell’impatto coll’autoveicolo, ne ha provocato la morte. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 1804/15, depositata ieri.

I giudici di merito non avevano dubbi: l’automobilista è stato condannato per il reato di «omicidio colposo», e a corredo viene anche fissato il «risarcimento dei danni subiti dalle parti civili». Per il conducente della ‘quattro ruote’, però, è stata trascurata la condotta tenuta dal motociclista. Se quest’ultimo, sostiene l’uomo, «fosse stato rispettoso del Codice della Strada, il sinistro non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato con altre conseguenze», sicuramente meno gravi.

Detto in maniera ancora più chiara, l’uomo afferma, col ricorso in Cassazione, che «la segnaletica indicante la pericolosità della curva, data anche la presenza di alberi, avrebbe dovuto indurre il motociclista a tener conto che qualche veicolo, proveniente nel senso opposto, avrebbe potuto compiere qualche manovra».

Tutte obiezioni teoricamente corrette, ma, ribattono i giudici del ‘Palazzaccio’, alla luce della dinamica del sinistro, è «preponderante» la «responsabilità» dell’automobilista. Ciò perché «al momento dell’impatto», teneva «una velocità di 75-80 chilometri orari, di poco inferiore a quella massima consentita» su quel tratto stradale, e «tale velocità non era prudenziale, in considerazione della presenza di segnaletica indicante pericolosità della curva, collegata alla limitata profondità della visibilità».

Peraltro, aggiungono i giudici, l’automobile «aveva superato la linea di mezzeria ed attraversato buona parte della semicarreggiata riservata alla direzione di marcia del motociclo». Di conseguenza, la «condotta di guida» dell’automobilista non è «conforme alle norme di legge». E, allo stesso tempo, le «violazioni delle norme sulla disciplina della circolazione stradale a lui attribuibili risultano obiettivamente gravi e tali da turbare, su strada extraurbana soggetta a non ridottissimi limiti di velocità, il normale procedere dei veicoli in direzione opposta». Inevitabile, quindi, la conferma della «condanna» dell’automobilista per «omicidio colposo», realizzato attraverso la «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale».

da dirittoegiustizia.it

Lunedì, 19 Gennaio 2015
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK