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Notizie brevi , Articoli 23/12/2014

Mancato pagamento tratte autostradali

di Girolamo Simonato*

l caso è legato all’omissione del corrispettivo relativo al pagamento delle tratte autostradali da parte di un autotrasportatore.

La cosa essenziale è che l’autostrada, ai sensi dell’art. 2 dell’attuale Codice della Strada è una strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

Nel titolo V “Norma di comportamento”, all’art. 176  vengono stabiliti i “Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Bene il comma 11 stabilisce che sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Al pagamento dello stesso, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo.

Il codice della strada, come è stato illustrato, prevede l’obbligo di pagamento del pedaggio sulle autostrade dove lo stesso sia dovuto, pagamento da farsi presso le apposite barriere utilizzando il tagliando ritirato alla stazione di entrata, che deve essere conservato integro per tutto il viaggio.

Presso le barriere (i caselli) e’ possibile pagare ad un addetto, con le carte (Viacard, bancomat, carte di credito, etc) oppure tramite rilevazione automatica del passaggio (con apparecchi Telepass, Europass, etc.). In caso di problemi di pagamento ci si deve rivolgere all’addetto (presso le porte automatiche c’e’ un pulsante di chiamata). In caso contrario, se si prosegue, si viene fotografati per i successivi rilevamenti ed eventuali invii dei solleciti di pagamento.

I caselli autostradali sono infatti normalmente dotati di un sistema di ripresa video che registra la targa dei veicoli in transito in tutti i casi di illecito previsti dal codice della.

Ovviamente il soggetto interessato può e, riguardo al trattamento dei propri dati personali, esercitare diritti previsti dal codice della privacy (art. 7 del D.lgs.196/2003).

Il pagamento può essere pagato nelle seguenti modalità: On line sul sito web www.autostrade.it o www.essediessespa.it accedendo dal pulsante paga on line presente in home page, con carte di credito (Visa e Mastercard) e carte prepagate (Postepay) senza alcun costo aggiuntivo per la transazione.

Presso le porte gestite da operatore in uno dei caselli autostradali della Società che lo ha emesso (ad esclusione del sollecito di pagamento).

Presso i Punto Blu di Autostrade per l’Italia S.p.A., Tangenziale di Napoli S.p.A., Società Autostrade Meridionali S.p.A., Società Autostrada Tirrenica S.p.A., Strada dei Parchi S.p.A. con richiesta di addebito in fattura per i clienti Telepass o per il pagamento in contanti.

Presso gli uffici postali con un versamento dell’importo sul conto corrente postale numero 371500 intestato ad Autostrade per l’Italia S.p.A, riportando nella causale il numero di rapporto e la targa del veicolo. In alternativa, on line sul sito www.poste.it

Attenzione: si precisa che trascorsi 15gg dalla data di emissione del mancato pagamento l’importo sarà maggiorato degli oneri di accertamento (Art. 176/11 bis C.d.S.). Il mancato versamento di quanto dovuto comporterà il recupero forzoso del credito con il conseguente aggravio delle spese a carico del debitore (art. 373 Regolamento al Codice della Strada).

Inoltre, se Cliente Telepass, può richiedere l’inserimento in fattura del solo pedaggio, senza aggravio di spese, inviando via fax al numero 055 4202505 una richiesta di addebito con i dati anagrafici di riferimento contratto, numero di apparato Telepass valido alla data del transito, numero di mancato pagamento, numero di targa del veicolo, fotocopia di un documento d’identità .

Se ha smarrito o non ha ritirato il biglietto autostradale, il pedaggio è calcolato dal casello di entrata più lontano ai sensi dell’articolo 176 del codice della strada. Il biglietto rappresenta l’unico documento valido per stabilire la percorrenza effettuata e quindi l’importo da pagare.

E’ possibile pagare online anche i rapporti di mancato pagamento in mancanza di biglietto di ingresso, per i quali il cliente, accedendo alla sezione paga on line presente nel sito web www.autostrade.it, www.essediessespa.it , può fornire prova dell’effettivo casello di entrata attraverso la compilazione on line di un modulo di autocertificazione. Tale modulo, debitamente compilato, dovrà essere stampato, firmato e successivamente spedito, insieme ad un documento d’identità, via fax al numero 055.4202505 oppure via posta (raccomandata A.R.) alla C.P. 2077 Firenze Succ.le 39 50123 Firenze.

L’importo del rapporto di mancato pagamento calcolato dalla stazione dichiarata dal cliente potrà essere immediatamente pagato on line con carte di credito (Visa e Mastercard) e carte prepagate (Postepay) senza alcun costo aggiuntivo per la transazione. In alternativa il cliente per dimostrare il reale casello di entrata può scaricare on line nel sito www.autostrade.it, www.essediessespa.it dalla sezione mancato pagamento , il modulo di autocertificazione che debitamente compilato e sottoscritto potrà essere inviato via posta ordinaria a EssediEsse Spa CP 2077 Firenze Succ.le 39 50123 Firenze, oppure via fax al numero 055.4202505. In questo caso EssediEsse provvederà ad inviare un bollettino di pagamento con l’importo del pedaggio ricalcolato dalla stazione dichiarata più gli eventuali oneri di accertamento se trascorsi 15 gg dalla data di emissione del rapporto di mancato pagamento.

L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal già citato art.176, si possono così riportare; chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682, oltre al pagamento dei pedaggi non corrisposti.

 

*Direttore di motorioggi.it

 

 

Martedì, 23 Dicembre 2014
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