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Giurisprudenza 11/12/2014

Polizia Locale
Concorsi pubblici, Corte Ue: nessun limite di età per l’accesso

(Corte di Giustizia UE , sez. II, sentenza 13.11.2014 n° C-416/13 )

Non vi possono essere limiti di età per l’accesso ai concorsi pubblici anche nella ipotesi in cui si tratti di attività lavorative richiedenti capacità fisiche particolari.

Il diritto comunitario non ammette normative nazionali che possano fissare un limite di età per l’assunzione di agenti di polizia locale.

Così la decisione del 13 novembre 2014 della Corte di Giustizia Europea, secondo cui la legge del Principato delle Asturie, che fissa un limite di età a 30 anni quale massima per l’assunzione degli agenti di polizia locale, è contraria al diritto dell’Unione.

Il citato limite, infatti, rappresenta una ingiustificata discriminazione.

La Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vietando espressamente, in materia di impiego, ogni discriminazione direttamente o indirettamente fondata sull’età.

L’articolo 6 della direttiva 2000/78 prevede che “Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari”.

Nella decisione del 13 novembre 2014 la Corte ha rilevato che la sopra menzionata legge delle Asturie realizza, in maniera espressa e chiara, una disparità di trattamento basata sull’età, comportando che, a parità di situazioni, alcune persone, solo per il “semplice fatto” di aver compiuto e superato i 30 anni, siano trattate meno favorevolmente rispetto ad altre.

La Corte di Giustizia Europea nella decisione che si commenta, pur riconoscendo che la natura di alcune funzioni degli agenti di polizia locale (quale ad esempio la protezione di persone e beni) possano richiedere una idoneità fisica particolare, considera, comunque, che nulla dimostra che le capacità fisiche particolari richieste per l’esercizio di tale attività lavorativa siano necessariamente collegate ad una determinata fascia di età e non sussistano, invece, nelle persone che abbiano superato una certa età (30 anni).

Partendo da tale assunto la Corte UE ha precisato che nulla consente, quindi, di affermare che il legittimo obiettivo di garantire il carattere operativo ed il buon funzionamento del corpo di polizia locale richieda di mantenere una certa configurazione dell’età al suo interno imponendo l’assunzione di lavoratori con meno di 30 anni.

Da ciò ne consegue che il limite di età fissato dalle Asturie rappresenta un requisito sproporzionato.

La Corte va oltre precisando altresì che gli agenti devono sostenere, come da bando di concorso, delle prove fisiche specifiche e per il giudice tali prove (impegnative e di per sé eliminatorie) possono consentire, ex se, una “naturale selezione” delle persone più idonee, senza dover “ricorrere al limite di età per l’assunzione nel bando di concorso”.

(Nota di Manuela Rinaldi)

Corte di Giustizia Europea

Sezione II

Sentenza 13 novembre 2014

Massima e Testo Integrale

 

da Altalex

 


 

Così la decisione del 13 novembre 2014 della Corte di Giustizia Europea, secondo cui la legge del Principato delle Asturie, che fissa un limite di età a 30 anni quale massima per l’assunzione degli agenti di polizia locale, è contraria al diritto dell’Unione.
Il citato limite, infatti, rappresenta una ingiustificata discriminazione.

 

 

 



Giovedì, 11 Dicembre 2014
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