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Articoli 10/12/2014

Trasporto di rifiuti senza la prescritta iscrizione all’albo dei gestori ambientali

Girolamo Simonato*
Foto di repertorio dalla rete

In merito al trasporto di rifiuti senza la prescritta iscrizione all'albo dei gestori ambientali, come da domanda specifica di un nostro lettore, bene si addice il sottostante verdetto, nella quale i Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21655 del 08/06/2010 hanno evidenziato come il vincolo reale fosse necessario perché prodromico alla confisca obbligatoria per il tipo di reato, sostenendo che l'attività per cui è processo è stata del tutto occasionale e che il mezzo appartiene ad un soggetto estraneo alla commissione del reato.
Gli stessi Giudici hanno confermato che le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Tutte le fase di gestione dei rifiuti, per essere legittime, devono essere precedute da autorizzazione, iscrizione o comunicazione; la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente dal D.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, il quale ribadisce che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito secondo la fattispecie di cui al citato provvedimento legislativo.

La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifiuti (per la chiara norma definitoria del D.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. d)  che definisce il “rifiuto organico”, pertanto, la mancanza di un provvedimento che la sorregga ha rilevanza penale.
In merito alla residua censura, si rileva che il D.lgs. n. 152 del 2006, art. 259, che tratta il traffico illecito di rifiuti e che prevede in capo a chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
Nel caso di specie, la Corte nulla dispone circa la posizione del terzo incolpevole proprietario del mezzo; una interpretazione costituzionalmente orientata della norma (che evita disomogeneità di trattamento con casi analoghi) porta a concludere che colui che non ha partecipato alla commissione del reato, ne' ai profitti che ne derivano, sia ammesso a provare la sua buona fede (Cass. Sezione 3 sentenza 46012/2008).

Pertanto nel caso di specie il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione, di cui al già citato art. 256 del D.lgs. 152/2006, si configura come istantaneo e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la suddetta fattispecie di reato.

*Direttore www.motorioggi.it

Mercoledì, 10 Dicembre 2014
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