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Corte di Cassazione 11/11/2014

Infortunio in itinere? Solo se l’uso dell’auto personale è necessario

(Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 20 ottobre 2014, n. 22154)

Il lavoratore può scegliere di recarsi al lavoro con il proprio mezzo, ma per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull'intervento solidaristico a carico della collettività (INAIL) è necessario che tale uso sia assistito da un vincolo di "necessità", che deve essere escluso in presenza di alternative possibili.



Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 22154/2014.

Nel caso all’esame della sezione lavoro della Suprema Corte, il giudice d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore di condanna dell’INAIL al pagamento dell’indennità per inabilità temporanea in relazione all’infortunio in itinere subito.


Il lavoratore aveva, pertanto, proposto ricorso in Cassazione, lamentando in particolare che l'uso del mezzo privato era giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro.

Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha chiarito che l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere postula:

a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.

Occorre, per la Corte, altresi’, considerare che:

  1. l’infortunio merita tutela solo nei limiti in cui l'assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo;
  2. il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio d’incidenti.

Nel caso de quo è stato accertato che l’abitazione e il luogo di lavoro distano 900 m. e che esiste un servizio di linea con partenze mattutine alle ore 7.05 e 7.55 con percorrenza del tragitto in circa 3 minuti.



Pertanto, conclude la Corte, la scelta da parte del ricorrente del mezzo personale poteva essere dettata da ragioni del tutto legittime, ma per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull'intervento solidaristico a carico della collettività è necessario che tale uso sia assistito da un vincolo di "necessità", nella specie coerentemente escluso dai giudici di merito in presenza di alternative possibili.



In effetti, "data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche".


 

(Nota di Giuseppina Mattiello)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 20 ottobre 2014, n. 22154

Massima e Testo Integrale

 

da Altalex

 

 

 

 

Martedì, 11 Novembre 2014
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