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Corte di Cassazione 04/12/2013

Guida in stato di ebbrezza - Rifiuto di sottoporsi all’accertamento - Revoca della patente di guida - Presupposti - Precedente condanna inflitta per reato diverso - Applicabilità - Esclusione

(Cass. Pen., Sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 48573)

La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida prevista dall'art. 186, comma 7, C.d.S. (e, in forza del richiamo ivi contenuto, anche dall'art. 187, comma 8, C.d.S.), a carico di chi, essendosi reso responsabile del reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, risulti essere stato già condannato, per il medesimo reato, nei due anni precedenti, non può trovare applicazione nel caso in cui la precedente condanna sia stata inflitta per un reato diverso, ancorchè rientrante fra gli altri previsti dai citati articoli; quale, in particolare, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. (Cass. Pen., Sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 48573) [RIV-1402P116] Art. 186, 187 cs

 

>LEGGI LA SENTENZA

 

 

 

 

 

Mercoledì, 04 Dicembre 2013
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