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Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Telelaser - Legittimità - Condizioni - Documentazione fotografica - Necessità - Irrilevanza.

(Cass. Civ., Sez. II, 21 agosto 2007, n. 17754)

 Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante Telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 c.s. delle apparecchiature in questione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa derivante da eccesso di velocità ritenendo tecnicamente inaffidabile il dispositivo in questione).
 

 

 

Martedì, 21 Agosto 2007
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