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Per l'omissione di soccorso carcere e sospensione della patente anche se la vittima non cade neppure a terra

Foto di repertorio dalla Rete

L'obbligo di fermata sul posto del sinistro deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte a identificare il conducente e il veicolo

Rischia il carcere fino a tre anni e la sospensione della patente chi, dopo aver investito un pedone, non ottempera all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza, anche se la vittima, dopo l’impatto con il veicolo, non cade per terra e si reca al pronto soccorso in un secondo momento. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 34495, depositata oggi dalla sezione feriale penale. Il Collegio di legittimità dichiara inammissibile il ricorso di un imputato, condannato dalla Corte d’appello di Lecce. Il giudice di seconde cure, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta al ricorrente odierno, colpevole, secondo il Tribunale di Brindisi, di aver investito un anziano che riportava di alcune lesioni personali gravi e di non aver prestato assistenza.

Ad avviso dell’imputato, perché si configuri il reato di “fuga”, deve esserci la consapevolezza della necessità di assistenza della vittima, che, nel caso di specie, non si sarebbe verificata, considerato che, il pedone, dopo l’impatto con il veicolo, riusciva a mantenere l’equilibrio, non cadendo neppure a terra. La Cassazione non è dello stesso avviso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento al reato di «fuga» di cui all’articolo 189, comma 6 C.S., «il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l’identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica. Conseguentemente, la violazione della norma penale si è ritenuta integrata anche nel caso in cui l’agente effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo».

Come ha correttamente evidenziato la Corte territoriale, un anziano pedone veniva investito nei pressi di un cimitero dalla vettura condotta dall’imputato, il quale si stava recando presso lo stesso luogo per la consegna di una corona di fiori. L’impatto faceva finire l’uomo con una gamba sul cofano della vettura, senza tuttavia fargli perdere l’equilibrio, che riacquistava grazie a un ombrello che aveva con sé e con il quale colpiva la vettura per richiamare l’attenzione del conducente che non si era fermato e che proseguiva comunque la marcia. Tali circostanze, riferite dalla persona offesa, trovano conferma nelle dichiarazioni dei testimoni escussi. Dunque, lo svolgimento dei fatti così come veniva accertato evidenzia «inequivocabilmente» la piena consapevolezza da parte dell’automobilista dell’impatto con il pedone. Risulta accertato che l’imputato non ha effettuato neppure una breve sosta, proseguendo la marcia fino a destinazione. Condotta che integra la violazione sanzionata dal sesto comma dell’art. 189 C.d.S. A conclusioni analoghe si deve giungere per ciò che riguarda l’ulteriore contestazione, considerato che l’allontanamento dal luogo dell’incidente senza neppure fermarsi evidenzia la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 189, comma 7 C.S., considerato «il consapevole rifiuto di verificare la necessità di assistenza dell’investito, l’avanzata età del quale, peraltro, consigliava particolare cautela». Pertanto, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente paga le spese processuali.

Emiliana Sabia www.cassazione.net

 

Fonte: telediritto.it

Lunedì, 18 Agosto 2014
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