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Ruba la targa del motorino della madre. Ma l’esatta individuazione della persona offesa gli vale la salvezza

Foto di repertorio dalla rete

La causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. (Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti) non trova applicazione qualora la cosa sottratta appartenga anche a persona estranea alla cerchia parentale considerata dalla norma, ma solo perché quest’ultima è, al pari del soggetto passivo proprio, titolare del bene giuridico tutelato dall’art. 624 c.p. (Furto). Principio, questo, che non può essere esteso all’ipotesi in cui l’interesse del quale l’estraneo è portatore risulti esterno all’area di lesione tipica considerata dalla norma incriminatrice. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione 18885/14.

 

Il caso

Il gup del tribunale dei Minorenni di Cagliari dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di un giovane che aveva rubato la targa di un motociclo intestato alla madre e sottoposto a sequestro amministrativo. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Cagliari ricorre per cassazione: viene dedotta l’errata applicazione dell’art. 649 c.p., rilevando che tale causa di non punibilità per l’ipotesi in cui l’autore del furto sia figlio del proprietario della cosa sottratta non possa ritenersi applicabile in caso di pluralità di persone offese dal reato non tutte legate allo stesso autore da una delle relazioni considerate dalla suddetta norma.

 

Nel caso di specie, dato che il motociclo era sottoposto a sequestro amministrativo, la condotta criminosa ha pregiudicato l’interesse dell’amministrazione titolare e questo porta a dover escludere la causa di non punibilità. Il ricorso è infondato: occorre considerare che l’oggetto di tutela nel delitto di furto sono il diritto di proprietà, i diritti reali personali o di godimento e il possesso sulla cosa sottratta. Persona offesa è, dunque, il titolare di tali diritti o del potere di fatto sulla cosa. Né la norma incriminatrice protegge l’interesse dell’autorità al mantenimento del vincolo cautelare cui è eventualmente stata assoggettata la cosa oggetto del furto. Quindi, in riferimento all’operatività di cui all’art. 649 c.p., siffatta causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. non trova applicazione qualora la cosa sottratta appartenga anche a persona estranea alla cerchia parentale considerata dalla norma, ma solo perché quest’ultima è, al pari del soggetto passivo proprio, titolare del bene giuridico tutelato dall’art. 624 c.p.. Principio, questo, che non può essere esteso all’ipotesi in cui l’interesse del quale l’estraneo è portatore risulti esterno all’area di lesione tipica considerata dalla norma incriminatrice. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato.

 


Fonte: www.dirittoegiustizia.it 
da lastampa.it

 

 

 

 

 

Martedì, 15 Luglio 2014
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