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Patente - Revoca e sospensione - Sospensione.

(Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2006, n. 10666)

Il Prefetto è l’unica autorità amministrativa compe¬tente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindi dall’art. 218, comma 2, C.S., a decorrere dalla ricezione dei documenti dall’organo accertatore. Il Prefetto è altresì la sola autorità amministrativa competente sulle san¬zioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l’unico legittimato passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell’ art. 220 e ss. C.s..

 

 

Martedì, 09 Maggio 2006
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